Sentenza 286/1993 (ECLI:IT:COST:1993:286)
Massima numero 19715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  10/06/1993;  Decisione del  10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19714  19716


Titolo
SENT. 286/93 B. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - PREVALENZA, IN CASO DI CONFLITTO FRA GIUDICATI, DELLA DECISIONE PIU' FAVOREVOLE AL REO ANCHE SE PRONUNCIATA DA GIUDICE DIVERSO DAL GIUDICE NATURALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE, IN RELAZIONE A UN CONFLITTO FRA ORDINANZE EMESSE DA GIUDICI DIVERSI SU ISTANZE PER L'APPLICAZIONE, NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO, DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, GIUDICE PRECOSTITUITO E SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRONEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E DI FATTO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Riguardo alla questione proposta, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost. nei confronti dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che in caso di contrasto fra giudicati sia eseguito quello derivante dalla decisione del giudice naturale anche se meno favorevole al reo, la errata interpretazione della disposizione impugnata e le anomale vicende processuali, sulla base della quale e in seguito alle quali la questione stessa e' stata sollevata, non consentono alla Corte costituzionale di pronunciarsi. Nel caso di specie, infatti, il conflitto - risolto dalla Cassazione, in base al principio del "favor rei", con decisione vincolante per il giudice rimettente che percio' ha impugnato la norma di legge su cui la stessa decisione si fonda - si pone fra due ordinanze (rispettivamente delle Corti di appello di Cagliari e di Milano) emesse su istanze, presentate ad entrambe, in tempi diversi, dalla stessa persona, per l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato. Al primo di tali provvedimenti (della Corte d'appello di Cagliari) pero', trattandosi di una statuizione di rigetto e quindi non irrevocabile, la norma censurata non e' riferibile e pertanto, sotto questo aspetto, mancando la stessa condizione per ravvisare la dedotta compromissione dei parametri costituzionali, deve escludersi che con la ordinanza di rimessione sia stata effettivamente formulata una questione di legittimita' costituzionale. A sua volta, poi, la seconda ordinanza (della Corte di Milano) - contenente la statuizione (di accoglimento) piu' favorevole, e percio' in forza della intervenuta decisione della Cassazione, da eseguire - e' stata riconosciuta dalla stessa Cassazione - per il mancato accertamento della propria competenza da parte del giudice che l'ha pronunciata ed altre omissioni - viziata da "manifesta ed oggettiva illegalita', anche se coperta dal formale passaggio in giudicato", in tal modo finendo col realizzare una di quelle situazioni patologiche non suscettibili, in quanto estranee al sistema, di apprezzamento in sede di sindacato di costituzionalita'. (Inammissibilita', sotto i su indicati profili, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte