Sentenza 286/1993 (ECLI:IT:COST:1993:286)
Massima numero 19716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  10/06/1993;  Decisione del  10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19714  19715


Titolo
SENT. 286/93 C. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - PREVALENZA, IN CASO DI CONFLITTO FRA GIUDICATI, DELLA DECISIONE PIU' FAVOREVOLE AL REO, ANCHE SE PRONUNCIATA DA GIUDICE DIVERSO DAL GIUDICE NATURALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE, IN RELAZIONE A UN CONFLITTO FRA ORDINANZE EMESSE DA GIUDICI DIVERSI SU ISTANZE PER L'APPLICAZIONE, NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO, DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, GIUDICE PRECOSTITUITO E SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - RICHIESTA DI MANIPOLAZIONE NORMATIVA NON PRATICABILE ATTRAVERSO UNA SENTENZA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il 'petitum' divisato dal giudice 'a quo' nell'impugnare - in relazione al conflitto insorto fra due ordinanze su istanze presentate, ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., per l'applicazione della disciplina del reato continuato - l'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che in caso di contrasto fra piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate per i medesimi fatti contro la stessa persona, debba essere eseguita quella derivante dalla decisione del "giudice naturale, anche se meno favorevole al reo", tende non tanto alla soppressione della regola - su cui la disposizione in questione si fonda - del "favor rei", ma piuttosto alla creazione di un diverso principio che ne circoscriva la incondizionata operativita'. Il che pero' implica scelte, intrinsecamente connesse con la complessa problematica del conflitto fra giudicati, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, onde la preclusione del richiesto intervento della Corte costituzionale, trattandosi di materia riservata al legislatore. (Inammissibilita', sotto il su indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massime precedenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte