Ordinanza 287/1993 (ECLI:IT:COST:1993:287)
Massima numero 19506
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
10/06/1993; Decisione del
10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 287/93. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - POSSIBILI ESITI - ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA, ANCHE IN MANCANZA DI UNA ESPRESSA ISTANZA, IN SEGUITO A DICHIARAZIONI DELLE PARTI, CONCORDI NEL RICONOSCERE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONDIZIONI E TEMPI DI EFFICACIA (IN RELAZIONE AL D.L. N. 384 DEL 1992, CONV. IN L. N. 438 DEL 1992) DI DOMANDE DI DIMISSIONI A FINI DI PREPENSIONAMENTO.
ORD. 287/93. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - POSSIBILI ESITI - ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA, ANCHE IN MANCANZA DI UNA ESPRESSA ISTANZA, IN SEGUITO A DICHIARAZIONI DELLE PARTI, CONCORDI NEL RICONOSCERE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONDIZIONI E TEMPI DI EFFICACIA (IN RELAZIONE AL D.L. N. 384 DEL 1992, CONV. IN L. N. 438 DEL 1992) DI DOMANDE DI DIMISSIONI A FINI DI PREPENSIONAMENTO.
Testo
In seguito alle dichiarazioni della Regione ricorrente e, per il Presidente del Consiglio, dell'Avvocatura dello Stato, con le quali entrambi, concordemente, riconoscono cessata, in ordine al sollevato conflitto di attribuzione, per effetto di atto sopravvenuto a quello impugnato, la materia del contendere, la Corte, ove non ritenga, a sua volta, di dover aderire a tale soluzione, puo' tuttavia dichiarare, anche in mancanza di una espressa istanza delle parti, la estinzione del processo per rinuncia. (Principio implicitamente affermato nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, per lamentata invasione delle proprie competenze in materia di regolamentazione procedimentale del rapporto di impiego dei suoi dipendenti, in relazione alla circolare del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza, nella quale si afferma che per l'accoglimento della domanda di dimissioni, a fini di prepensionamento, in relazione al d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992, non e' applicabile, anche con riguardo al personale della Regione, l'istituto del silenzio-assenso). - Nello stesso giudizio, riguardo alla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato proposta dalla ricorrente: ord. (di non luogo a provvedere) n. 230/1993.
In seguito alle dichiarazioni della Regione ricorrente e, per il Presidente del Consiglio, dell'Avvocatura dello Stato, con le quali entrambi, concordemente, riconoscono cessata, in ordine al sollevato conflitto di attribuzione, per effetto di atto sopravvenuto a quello impugnato, la materia del contendere, la Corte, ove non ritenga, a sua volta, di dover aderire a tale soluzione, puo' tuttavia dichiarare, anche in mancanza di una espressa istanza delle parti, la estinzione del processo per rinuncia. (Principio implicitamente affermato nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, per lamentata invasione delle proprie competenze in materia di regolamentazione procedimentale del rapporto di impiego dei suoi dipendenti, in relazione alla circolare del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza, nella quale si afferma che per l'accoglimento della domanda di dimissioni, a fini di prepensionamento, in relazione al d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992, non e' applicabile, anche con riguardo al personale della Regione, l'istituto del silenzio-assenso). - Nello stesso giudizio, riguardo alla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato proposta dalla ricorrente: ord. (di non luogo a provvedere) n. 230/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte