Sentenza 288/1993 (ECLI:IT:COST:1993:288)
Massima numero 19664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 24/06/1993; Pubblicazione in G. U. 30/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
19665
Titolo
SENT. 288/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE - POSSIBILITA' DI RILEVARLO SOLO OVE SIA EVIDENTE - FATTISPECIE.
SENT. 288/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE - POSSIBILITA' DI RILEVARLO SOLO OVE SIA EVIDENTE - FATTISPECIE.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, dall'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalita' rispetto a quello principale, discende che in sede di verifica dell'ammissibilita' della questione e' possibile rilevare il difetto di giurisdizione solo nei casi in cui questo appaia macroscopico, cosicche' nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale delle norme della legge n. 55 del 1990, come modificate dalla legge n. 16 del 1992, che prevedono la sospensione dalle cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali dei soggetti condannati per determinati delitti, anche se solo tentati, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'asserito difetto di giurisdizione del rimettente T.A.R., non potendo ritenersi evidente che il giudizio 'a quo' vertesse - come sostenuto dall'Avvocatura - su diritti soggettivi, in quanto, oltre alla novita' ed atipicita' del provvedimento di sospensione, va considerato che questo viene adottato non dall'organo cui l'interessato appartiene, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). - In senso conforme, da ultimo, S. n. 163/1993. Sulle norme in questione v. la seguente massima B.
Come la Corte ha piu' volte affermato, dall'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalita' rispetto a quello principale, discende che in sede di verifica dell'ammissibilita' della questione e' possibile rilevare il difetto di giurisdizione solo nei casi in cui questo appaia macroscopico, cosicche' nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale delle norme della legge n. 55 del 1990, come modificate dalla legge n. 16 del 1992, che prevedono la sospensione dalle cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali dei soggetti condannati per determinati delitti, anche se solo tentati, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'asserito difetto di giurisdizione del rimettente T.A.R., non potendo ritenersi evidente che il giudizio 'a quo' vertesse - come sostenuto dall'Avvocatura - su diritti soggettivi, in quanto, oltre alla novita' ed atipicita' del provvedimento di sospensione, va considerato che questo viene adottato non dall'organo cui l'interessato appartiene, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). - In senso conforme, da ultimo, S. n. 163/1993. Sulle norme in questione v. la seguente massima B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte