Sentenza 288/1993 (ECLI:IT:COST:1993:288)
Massima numero 19665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 24/06/1993; Pubblicazione in G. U. 30/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
19664
Titolo
SENT. 288/93 B. ELEZIONI - SOSPENSIONE DALLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE, PRESSO REGIONI ED ENTI LOCALI, DEI SOGGETTI CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI - MANCATA DISTINZIONE, AI FINI DELLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO, FRA DELITTO TENTATO E DELITTO CONSUMATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 288/93 B. ELEZIONI - SOSPENSIONE DALLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE, PRESSO REGIONI ED ENTI LOCALI, DEI SOGGETTI CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI - MANCATA DISTINZIONE, AI FINI DELLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO, FRA DELITTO TENTATO E DELITTO CONSUMATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La 'ratio' posta a fondamento della l. 18 gennaio 1992, n. 16 - che ha introdotto un'ampia disciplina in tema di eleggibilita' e, in genere, di capacita' di assumere e mantenere una serie di cariche ed incarichi presso regioni ed enti locali - e' quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettivita'. L'aver equiparato, ai fini della adozione del provvedimento di sospensione dalla carica elettiva di cui all'impugnato art. 15, commi 1, lett. b, e 4 bis, l. 19 marzo 1990, n. 55 come modif. dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16, i soggetti condannati per delitto tentato e quelli condannati per delitto consumato non appare quindi irragionevole, in quanto si e' inteso dare esclusivo rilievo, in considerazione delle su indicate finalita' della legge, alla capacita' criminale dei soggetti a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi primo, lett. b, e 4 bis, l. 19 marzo 1990, n. 55, come modif. dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulla ratio della l. 18 gennaio 1992, n. 16, v. S. nn. 407/1992, 197/1993 e 218/1993. - Sulla legittimita' della equiparazione 'quoad poenam' del delitto tentato e del delitto consumato, v. S. nn. 144/1974 e 26/1979.
La 'ratio' posta a fondamento della l. 18 gennaio 1992, n. 16 - che ha introdotto un'ampia disciplina in tema di eleggibilita' e, in genere, di capacita' di assumere e mantenere una serie di cariche ed incarichi presso regioni ed enti locali - e' quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettivita'. L'aver equiparato, ai fini della adozione del provvedimento di sospensione dalla carica elettiva di cui all'impugnato art. 15, commi 1, lett. b, e 4 bis, l. 19 marzo 1990, n. 55 come modif. dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16, i soggetti condannati per delitto tentato e quelli condannati per delitto consumato non appare quindi irragionevole, in quanto si e' inteso dare esclusivo rilievo, in considerazione delle su indicate finalita' della legge, alla capacita' criminale dei soggetti a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi primo, lett. b, e 4 bis, l. 19 marzo 1990, n. 55, come modif. dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulla ratio della l. 18 gennaio 1992, n. 16, v. S. nn. 407/1992, 197/1993 e 218/1993. - Sulla legittimita' della equiparazione 'quoad poenam' del delitto tentato e del delitto consumato, v. S. nn. 144/1974 e 26/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte