Sentenza 289/1993 (ECLI:IT:COST:1993:289)
Massima numero 19667
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 24/06/1993; Pubblicazione in G. U. 30/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
19666
Titolo
SENT. 289/93 B. CACCIA - DIVIETO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER UN PERIODO DI OTTO GIORNI IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE GRAVITA' DELLE CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE - MISURA ADOTTATA CON ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA COSI' COME DISCIPLINATE DALLA LEGGE QUADRO N. 157/1992 - MANCATA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IDONEE A GIUSTIFICARE L'ADOZIONE DI UNA MISURA STRAORDINARIA - ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA.
SENT. 289/93 B. CACCIA - DIVIETO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER UN PERIODO DI OTTO GIORNI IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE GRAVITA' DELLE CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE - MISURA ADOTTATA CON ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA COSI' COME DISCIPLINATE DALLA LEGGE QUADRO N. 157/1992 - MANCATA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IDONEE A GIUSTIFICARE L'ADOZIONE DI UNA MISURA STRAORDINARIA - ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA.
Testo
Nello svolgimento dei compiti di "conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale" il Ministro dell'ambiente puo' intervenire a difesa della risorsa ambientale espressa dalla fauna selvatica adottando lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 8 della l. n. 59 del 1987 solo ove ricorrano le due condizioni previste rappresentate dalla esistenza di una situazione di "grave pericolo di danno ambientale" e dall'impossibilita' di fare ricorso alla ordinaria disciplina. Nel caso di specie, ai fini della sospensione dell'attivita' venatoria per motivi climatici, ben poteva farsi ricorso alla disciplina ordinaria rappresentata innanzi tutto dall'art. 19 della nuova legge quadro sulla caccia, (l. 11 febbraio 1992 n. 157) che affida alle Regioni il potere di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per sopravvenute ragioni stagionali o climatiche, ed in secondo luogo dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 349/1986 che affida al Ministro dell'ambiente il potere di intervento sostitutivo nel caso di inosservanza o mancata attuazione da parte delle Regioni delle leggi relative alla tutela dell'ambiente. Nell'adottare l'ordinanza contingibile ed urgente 5 gennaio 1993 recante il divieto dell'attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto, il Ministro dell'ambiente ha trascurato la disciplina ordinaria senza aver preventivamente provveduto a compiere accertamenti adeguati in ordine alla sussistenza delle condizioni idonee a giustificare l'adozione alle misure straordinarie. Non spetta pertanto allo Stato e per esso al Ministro dell'ambiente disporre un generale e temporaneo divieto di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche, senza avere preventivamente accertato la non disponibilita' delle Regioni ad intervenire ex art. 19 l. n. 157 del 1992 e per l'effetto annulla l'ordinanza adottata dal Ministro dell'ambiente in data 5 gennaio 1993.
Nello svolgimento dei compiti di "conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale" il Ministro dell'ambiente puo' intervenire a difesa della risorsa ambientale espressa dalla fauna selvatica adottando lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 8 della l. n. 59 del 1987 solo ove ricorrano le due condizioni previste rappresentate dalla esistenza di una situazione di "grave pericolo di danno ambientale" e dall'impossibilita' di fare ricorso alla ordinaria disciplina. Nel caso di specie, ai fini della sospensione dell'attivita' venatoria per motivi climatici, ben poteva farsi ricorso alla disciplina ordinaria rappresentata innanzi tutto dall'art. 19 della nuova legge quadro sulla caccia, (l. 11 febbraio 1992 n. 157) che affida alle Regioni il potere di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per sopravvenute ragioni stagionali o climatiche, ed in secondo luogo dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 349/1986 che affida al Ministro dell'ambiente il potere di intervento sostitutivo nel caso di inosservanza o mancata attuazione da parte delle Regioni delle leggi relative alla tutela dell'ambiente. Nell'adottare l'ordinanza contingibile ed urgente 5 gennaio 1993 recante il divieto dell'attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto, il Ministro dell'ambiente ha trascurato la disciplina ordinaria senza aver preventivamente provveduto a compiere accertamenti adeguati in ordine alla sussistenza delle condizioni idonee a giustificare l'adozione alle misure straordinarie. Non spetta pertanto allo Stato e per esso al Ministro dell'ambiente disporre un generale e temporaneo divieto di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche, senza avere preventivamente accertato la non disponibilita' delle Regioni ad intervenire ex art. 19 l. n. 157 del 1992 e per l'effetto annulla l'ordinanza adottata dal Ministro dell'ambiente in data 5 gennaio 1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte