Sentenza 290/1993 (ECLI:IT:COST:1993:290)
Massima numero 19685
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 24/06/1993; Pubblicazione in G. U. 30/06/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 290/93. REGIONE SARDEGNA - "DICHIARAZIONE DI INTENTI" STIPULATA CON MINISTRO DELLA REPUBBLICA CECA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - RISCONTRATA ASSENZA DELLA PREVENTIVA INFORMAZIONE AL GOVERNO ITALIANO AL FINE DI ACQUISIRNE LA NECESSARIA INTESA O L'ASSENSO - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.

Testo
Indipendentemente dalla puntuale determinazione del contenuto della "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca" sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 tra l'Assessore all'agricoltura della Regione e il Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca, la mancanza di qualsiasi preventiva informazione al Governo da parte della Regione al fine di acquisirne la necessaria intesa o l'assenso e' motivo sufficiente a determinare la lesione della sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio. Va quindi dichiarato che non spettava alla Regione il potere di stipulare la indicata "dichiarazione di intenti" con conseguente annullamento della stessa. - Nello stesso senso, S. n. 124/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/06/1979  n. 348  art. 2