Ordinanza 293/1993 (ECLI:IT:COST:1993:293)
Massima numero 19535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/06/1993; Decisione del
23/06/1993
Deposito del 24/06/1993; Pubblicazione in G. U. 30/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
19536
Titolo
ORD. 293/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO NEL GIUDIZIO - LIMITI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE DEI SOGGETTI NON AVENTI LA QUALIFICA DI PARTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - FATTISPECIE.
ORD. 293/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO NEL GIUDIZIO - LIMITI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE DEI SOGGETTI NON AVENTI LA QUALIFICA DI PARTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' ammesso l'intervento di associazioni che non siano parti nel giudizio 'a quo'. (Principio ribadito dalla Corte, in giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti degli artt. 12, 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, nel dichiarare inammissibile, a norma dell'art. 25 della legge n. 87 del 1953, l'intervento, oltre tutto tardivo, dell'"Associazione Antenne").
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' ammesso l'intervento di associazioni che non siano parti nel giudizio 'a quo'. (Principio ribadito dalla Corte, in giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti degli artt. 12, 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, nel dichiarare inammissibile, a norma dell'art. 25 della legge n. 87 del 1953, l'intervento, oltre tutto tardivo, dell'"Associazione Antenne").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25