Ordinanza 293/1993 (ECLI:IT:COST:1993:293)
Massima numero 19535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/06/1993;  Decisione del  23/06/1993
Deposito del 24/06/1993; Pubblicazione in G. U. 30/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19536


Titolo
ORD. 293/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO NEL GIUDIZIO - LIMITI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE DEI SOGGETTI NON AVENTI LA QUALIFICA DI PARTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' ammesso l'intervento di associazioni che non siano parti nel giudizio 'a quo'. (Principio ribadito dalla Corte, in giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti degli artt. 12, 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, nel dichiarare inammissibile, a norma dell'art. 25 della legge n. 87 del 1953, l'intervento, oltre tutto tardivo, dell'"Associazione Antenne").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25