Ordinanza 294/1993 (ECLI:IT:COST:1993:294)
Massima numero 19834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  23/06/1993;  Decisione del  23/06/1993
Deposito del 24/06/1993; Pubblicazione in G. U. 30/06/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 294/93 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA IN PERCENTUALE RIDOTTA (60%) DEGLI ASSEGNI VITALIZI CORRISPOSTI AD EX PARLAMENTARI E CATEGORIE EQUIPARATE - MANCATA ESTENSIONE DI TALE TRATTAMENTO ALLE PENSIONI CONNESSE AL PUBBLICO IMPIEGO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - PROMOZIONE DA PARTE DELLA CORTE COME GIUDICE A QUO, IN BASE AGLI STESSI SU INDICATI PARAMETRI, DI GIUDIZIO INCIDENTALE SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, PREGIUDIZIALE RISPETTO A QUELLA GIA' SOLLEVATA, DELLA STESSA PREVISIONE DEL BENEFICIO.

Testo
Va sollevata dalla Corte costituzionale innanzi a se'la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 2, comma sesto-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie (ex parlamentari ed equiparati) elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale questione infatti si presenta come pregiudiziale ai fini del giudizio - del quale la Corte e' gia' investita e che viene percio' rinviato - sulla impugnativa che - proposta nei confronti della medesima norma - mira ad estendere tale trattamento a tutta l'area delle pensioni connesse al pubblico impiego.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte