Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19818  19819  19820  19821  19822  19823  19824  19825  19826  19827  19828  19829


Titolo
SENT. 295/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO AVVERSO LEGGI DELLO STATO - NOTIFICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESSO LA SUA SEDE - NECESSITA' - CONSEGUENZE - RICORSO NOTIFICATO NEI TERMINI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO E FUORI TERMINE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - TARDIVITA' - SUCCESSIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CONTRASTARE L'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - PERMANENZA DEL VIZIO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.

Testo
Posto che nei giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, la notificazione dei ricorsi avverso le leggi dello Stato va effettuata al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede, e non gia' presso l'Avvocatura dello Stato. E' pertanto inammissibile il ricorso notificato nei termini all'Avvocatura dello Stato, ma tardivamente alla Presidenza del Consiglio; ne' il vizio di tardivita' puo' ritenersi sanato dalla successiva costituzione in giudizio di quest'ultima (tramite l'Avvocatura), se - come nel caso di specie - detta costituzione avvenga proprio per contrastare l'ammissibilita' dell'impugnazione. (Inammissibilita' del ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l'art. 4, comma primo, L. 14 giugno 1990, n. 158, ed il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.). - v. S. nn. 548/1989, 13/1960, nonche' S. n. 215/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32    co. 2