Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Titolo
SENT. 295/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO AVVERSO LEGGI DELLO STATO - NOTIFICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESSO LA SUA SEDE - NECESSITA' - CONSEGUENZE - RICORSO NOTIFICATO NEI TERMINI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO E FUORI TERMINE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - TARDIVITA' - SUCCESSIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CONTRASTARE L'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - PERMANENZA DEL VIZIO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.
SENT. 295/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO AVVERSO LEGGI DELLO STATO - NOTIFICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESSO LA SUA SEDE - NECESSITA' - CONSEGUENZE - RICORSO NOTIFICATO NEI TERMINI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO E FUORI TERMINE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - TARDIVITA' - SUCCESSIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CONTRASTARE L'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - PERMANENZA DEL VIZIO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.
Testo
Posto che nei giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, la notificazione dei ricorsi avverso le leggi dello Stato va effettuata al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede, e non gia' presso l'Avvocatura dello Stato. E' pertanto inammissibile il ricorso notificato nei termini all'Avvocatura dello Stato, ma tardivamente alla Presidenza del Consiglio; ne' il vizio di tardivita' puo' ritenersi sanato dalla successiva costituzione in giudizio di quest'ultima (tramite l'Avvocatura), se - come nel caso di specie - detta costituzione avvenga proprio per contrastare l'ammissibilita' dell'impugnazione. (Inammissibilita' del ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l'art. 4, comma primo, L. 14 giugno 1990, n. 158, ed il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.). - v. S. nn. 548/1989, 13/1960, nonche' S. n. 215/1988.
Posto che nei giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, la notificazione dei ricorsi avverso le leggi dello Stato va effettuata al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede, e non gia' presso l'Avvocatura dello Stato. E' pertanto inammissibile il ricorso notificato nei termini all'Avvocatura dello Stato, ma tardivamente alla Presidenza del Consiglio; ne' il vizio di tardivita' puo' ritenersi sanato dalla successiva costituzione in giudizio di quest'ultima (tramite l'Avvocatura), se - come nel caso di specie - detta costituzione avvenga proprio per contrastare l'ammissibilita' dell'impugnazione. (Inammissibilita' del ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l'art. 4, comma primo, L. 14 giugno 1990, n. 158, ed il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.). - v. S. nn. 548/1989, 13/1960, nonche' S. n. 215/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
co. 2