Sentenza 25/2025 (ECLI:IT:COST:2025:25)
Massima numero 46654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  30/01/2025;  Decisione del  30/01/2025
Deposito del 07/03/2025; Pubblicazione in G. U. 12/03/2025
Massime associate alla pronuncia:  46653


Titolo
Cittadinanza - In genere - Acquisto - Requisiti per la concessione – Ampia discrezionalità legislativa – Possibile scrutinio di legittimità costituzionale – Criteri – Necessità di rispettare i canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità con particolare riferimento alle tutela delle persone con disabilità (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede, per la concessione della cittadinanza italiana, che il candidato dimostri un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento, anche in caso di soggetto con gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate da certificazione sanitaria pubblica) (Classif. 048001).

Testo

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina dell’attribuzione della cittadinanza, ma le sue scelte, al pari che in altre discipline connotate da elevata discrezionalità, non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, cui si deve aggiungere il rispetto delle garanzie riservate alle persone con disabilità. (Precedenti: S. 3/2025 - mass. 46571; S. 88/2023; S. 194/2019 - mass. 42905; S. 202/2013 - mass. 37240; S. 183/1973 - mass. 6957).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. La disposizione censurata dal TAR Emilia-Romagna impone la verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque presenti l’istanza di cittadinanza, senza accompagnarsi ad un’altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica; ciò, peraltro, al contrario di quanto l’ordinamento preveda per lo straniero cui sia richiesto di sottoscrivere l’accordo di integrazione o per lo straniero che faccia istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Così facendo, la norma censurata tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme – la prova del possesso della competenza linguistica – valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza. In senso opposto, il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell’integrazione avvenga con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacità e, dunque, esige una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico. È dunque vulnerato il principio di eguaglianza formale con riferimento alle «condizioni personali», tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità, espressamente considerata e tutelata dall’art. 38 Cost. e, a livello internazionale, dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e sul cui trattamento giuridico confluiscono un complesso di princìpi che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale. Sotto diverso angolo di visuale, pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità, in violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, e segnatamente del principio ad impossibilia nemo tenetur, che trova molteplici applicazioni nel diritto sostanziale e nel diritto processuale. E, d’altra parte, il vulnus sussiste anche con riguardo alla declinazione sostanziale del principio di eguaglianza, ex art. 3, secondo comma, Cost., in quanto l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta, che può condurre a «una forma di emarginazione sociale. Quanto alla formula di esonero adeguata al caso di specie, essa può essere rinvenuta in quella già prevista dall’ordinamento in relazione al test di lingua richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo). (Precedenti: S. 3/2025 - mass. 46572; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 165/2022 - mass. 45175; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 114/2019 - mass. 41660; S. 83/2019 - mass. 42071; S. 258/2017 - mass. 41001; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 274/2016 - mass. 39190; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 250/2010 - mass. 34825; S. 42/2024 - mass. 46039; S. 5/2004 - mass. 28182; S. 163/1993 - mass. 19539; S. 215/1987 - mass. 4349).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte