Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Titolo
SENT. 295/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONAlE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO AVVERSO LEGGI DELLO STATO - TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICA (GIORNI 30) - DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA' CORRELATI A CIRCOSTANZE DI MERO FATTO - RICHIESTA ALLA CORTE, QUALE GIUDICE 'A QUO', DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REIEZIONE - FATTISPECIE.
SENT. 295/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONAlE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO AVVERSO LEGGI DELLO STATO - TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICA (GIORNI 30) - DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA' CORRELATI A CIRCOSTANZE DI MERO FATTO - RICHIESTA ALLA CORTE, QUALE GIUDICE 'A QUO', DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REIEZIONE - FATTISPECIE.
Testo
Il termine perentorio di 30 giorni per la notificazione del ricorso regionale avverso leggi dello Stato - previsto dall'art. 32, comma secondo, L. n. 87 del 1953 - non puo' considerarsi talmente breve da renderne impossibile il rispetto; ne' della sua legittimita' costituzionale puo' dubitarsi in relazione a circostanze di mero fatto, come quelle (scadenza del termine il 31 agosto, di sabato) che, nel caso di specie, avrebbero comportato la tardiva notifica alla Presidenza del Consiglio di un ricorso della Regione Umbria tempestivamente consegnato all'Ufficio notifiche ma notificato nei termini alla sola Avvocatura dello Stato. (In base a tali assunti, la Corte ha ritenuto di non aderire alla richiesta della Regione Umbria di sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 32, comma secondo, L. n. 87 del 1953, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 117 Cost., nonche' all'art. 2, comma primo, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1). - v. massima precedente; v. anche O. nn. 410/1990, 556/1987.
Il termine perentorio di 30 giorni per la notificazione del ricorso regionale avverso leggi dello Stato - previsto dall'art. 32, comma secondo, L. n. 87 del 1953 - non puo' considerarsi talmente breve da renderne impossibile il rispetto; ne' della sua legittimita' costituzionale puo' dubitarsi in relazione a circostanze di mero fatto, come quelle (scadenza del termine il 31 agosto, di sabato) che, nel caso di specie, avrebbero comportato la tardiva notifica alla Presidenza del Consiglio di un ricorso della Regione Umbria tempestivamente consegnato all'Ufficio notifiche ma notificato nei termini alla sola Avvocatura dello Stato. (In base a tali assunti, la Corte ha ritenuto di non aderire alla richiesta della Regione Umbria di sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 32, comma secondo, L. n. 87 del 1953, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 117 Cost., nonche' all'art. 2, comma primo, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1). - v. massima precedente; v. anche O. nn. 410/1990, 556/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte