Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19817  19818  19820  19821  19822  19823  19824  19825  19826  19827  19828  19829


Titolo
SENT. 295/93 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO AVVERSO LEGGI DELLO STATO - IMPUGNAZIONE DI UNA NORMA DI DELEGAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DELEGATO - ECCEZIONE DI TARDIVITA' - ASSORBIMENTO PER AVVENUTO ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI TARDIVITA' DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - FATTISPECIE.

Testo
Una volta accolta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso della Regione Umbria per tardivita' della sua notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, resta assorbita l'ulteriore eccezione dell'Avvocatura dello Stato' secondo cui sarebbe tardiva - e dunque inammissibile - l'impugnazione della norma di delegazione 'ex' art. 4, L. n. 158 del 1990, proposta nel suddetto ricorso a seguito dell'emanazione e congiuntamente all'impugnazione del decreto legislativo n. 230 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte