Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19817  19818  19819  19821  19822  19823  19824  19825  19826  19827  19828  19829


Titolo
SENT. 295/93 D. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' RELATIVA AD UNA VOCE MODIFICATA, NEL CORSO DEL GIUDIZIO, IN MODO DA FAR VENIR MENO LE DOGLIANZE PROSPETTATE DALLA REGIONE RICORRENTE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di costituzionalita' concernente la voce 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale) della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, atteso che il sopravvenuto decreto legislativo n. 31 del 1992 - correttivo di quello impugnato - ha modificato il contenuto di detta voce in modo da far venir meno le doglianze formulate nel ricorso della Regione Lombardia. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/01/1992  n. 31  art. 0