Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19817  19818  19819  19820  19822  19823  19824  19825  19826  19827  19828  19829


Titolo
SENT. 295/93 E. REGIONI A STATUTO COMUNE - AUTONOMIA TRIBUTARIA - PORTATA E LIMITI - POTESTA' NORMATIVA TRIBUTARIA DELLE REGIONI - CONFIGURABILITA' SOLO COME POTESTA' DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI STATALI.

Testo
L'art. 119 Cost. riconosce alle regioni autonomia tributaria, ma ne condiziona il contenuto - sia per quanto attiene al tipo di tributo, sia in relazione al suo profilo quantitativo - alla legge statale: quest'ultima e' dunque la fonte necessaria e obbligata della disciplina degli spazi regionali, e rispetto ad essa la potesta' normativa tributaria delle regioni si configura non come una potesta' legislativa di tipo concorrente, bensi' soltanto come una potesta' "attuativa", analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 Cost.. - S. nn. 272/1986, 204/1987, 214/1987, 294/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte