Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Titolo
SENT. 295/93 F. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - POTESTA' NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA - CONFIGURABILITA', ALLA STREGUA DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE N. 158 del 1990, COME POTESTA' MERAMENTE ATTUATIVA DELLE NORME STATALI DELEGATE.
SENT. 295/93 F. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - POTESTA' NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA - CONFIGURABILITA', ALLA STREGUA DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE N. 158 del 1990, COME POTESTA' MERAMENTE ATTUATIVA DELLE NORME STATALI DELEGATE.
Testo
La delega prevista dall'art. 4, L. n. 158 del 1990 - pur non facendo piu' riferimento alla regola della necessaria corrispondenza tra atti regionali ed atti gia' statali soggetti alle tasse sulle concessioni governative - conferma la potesta' legislativa statale in materia di tasse sulle concessioni regionali, riservando alle regioni una competenza normativa di mera attuazione, costituita, nella specie, dalla possibilita' di disporre annualmente, con legge regionale, aumenti della tariffa non superiori al 20%. - in argomento, v. anche S. n. 427/1993.
La delega prevista dall'art. 4, L. n. 158 del 1990 - pur non facendo piu' riferimento alla regola della necessaria corrispondenza tra atti regionali ed atti gia' statali soggetti alle tasse sulle concessioni governative - conferma la potesta' legislativa statale in materia di tasse sulle concessioni regionali, riservando alle regioni una competenza normativa di mera attuazione, costituita, nella specie, dalla possibilita' di disporre annualmente, con legge regionale, aumenti della tariffa non superiori al 20%. - in argomento, v. anche S. n. 427/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 14/06/1990
n. 158
art. 4