Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Titolo
SENT. 295/93 G. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONI RIFERENTESI AI PROVVEDIMENTI REGIONALI ASSOGGETTATI A TRIBUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE REGIONALI IN ORDINE AD ESSI, NONCHE' DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE (TRATTANDOSI DI NORME DISCIPLINATRICI DEL TRIBUTO IN QUANTO TALE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 295/93 G. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONI RIFERENTESI AI PROVVEDIMENTI REGIONALI ASSOGGETTATI A TRIBUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE REGIONALI IN ORDINE AD ESSI, NONCHE' DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE (TRATTANDOSI DI NORME DISCIPLINATRICI DEL TRIBUTO IN QUANTO TALE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Le note alle voci 2, 5, 7, 8, 9, 10, 25, 39, 40 e 46 - nonche', in parte, quelle relative alle voci 18 e 23 - della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, contengono previsioni che, seppur riferite ai provvedimenti amministrativi regionali, non disciplinano questi ultimi, ma sono (o devono ritenersi) dirette, in realta', ad indicare il presupposto dell'imposizione - inteso come "fatto economico" - e il momento in cui il tributo deve essere corrisposto; percio', dette note non incidono sulle competenze legislative regionali 'ex' art. 117 Cost., ne' violano i limiti fissati, in sede di delega, dall'art. 4, L. n. 158 del 1990, il quale consente allo Stato di dettare eventuali norme disciplinatrici del tributo. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Le note alle voci 2, 5, 7, 8, 9, 10, 25, 39, 40 e 46 - nonche', in parte, quelle relative alle voci 18 e 23 - della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, contengono previsioni che, seppur riferite ai provvedimenti amministrativi regionali, non disciplinano questi ultimi, ma sono (o devono ritenersi) dirette, in realta', ad indicare il presupposto dell'imposizione - inteso come "fatto economico" - e il momento in cui il tributo deve essere corrisposto; percio', dette note non incidono sulle competenze legislative regionali 'ex' art. 117 Cost., ne' violano i limiti fissati, in sede di delega, dall'art. 4, L. n. 158 del 1990, il quale consente allo Stato di dettare eventuali norme disciplinatrici del tributo. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 14/06/1990
n. 158
art. 4