Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19817  19818  19819  19820  19821  19822  19824  19825  19826  19827  19828  19829


Titolo
SENT. 295/93 G. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONI RIFERENTESI AI PROVVEDIMENTI REGIONALI ASSOGGETTATI A TRIBUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE REGIONALI IN ORDINE AD ESSI, NONCHE' DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE (TRATTANDOSI DI NORME DISCIPLINATRICI DEL TRIBUTO IN QUANTO TALE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Le note alle voci 2, 5, 7, 8, 9, 10, 25, 39, 40 e 46 - nonche', in parte, quelle relative alle voci 18 e 23 - della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, contengono previsioni che, seppur riferite ai provvedimenti amministrativi regionali, non disciplinano questi ultimi, ma sono (o devono ritenersi) dirette, in realta', ad indicare il presupposto dell'imposizione - inteso come "fatto economico" - e il momento in cui il tributo deve essere corrisposto; percio', dette note non incidono sulle competenze legislative regionali 'ex' art. 117 Cost., ne' violano i limiti fissati, in sede di delega, dall'art. 4, L. n. 158 del 1990, il quale consente allo Stato di dettare eventuali norme disciplinatrici del tributo. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  14/06/1990  n. 158  art. 4