Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19817  19818  19819  19820  19821  19822  19823  19825  19826  19827  19828  19829


Titolo
SENT. 295/93 H. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONE DISCIPLINANTE L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI, NONCHE' DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La nota alla voce 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, prevedendo che l'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue solo dopo il superamento del prescritto esame, rende esplicito un principio ricavabile dalla legge-quadro sulla caccia, e come tale non e' lesiva di alcuna attribuzione regionale (a prescindere se la tariffa costituisca o meno la 'sedes materiae' piu' opportuna). (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte