Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19817  19818  19819  19820  19821  19822  19823  19824  19826  19827  19828  19829


Titolo
SENT. 295/93 I. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONE DISCIPLINANTE L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER L'APERTURA DI AGENZIE DI VIAGGIO - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' lesivo di alcuna attribuzione regionale che la nota alla voce 23 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, subordini al nulla osta dello Stato l'autorizzazione regionale per l'apertura di agenzie di viaggio, trattandosi di previsione attinente a profili di polizia di sicurezza residuata alla competenza dello Stato. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.). - Sulla residua competenza statale in materia di sicurezza, v. S. n. 77/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte