Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Titolo
SENT. 295/93 L. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONE DI ULTERIORI TASSE DI ISPEZIONE, CONTRIBUTI DI VIGILANZA E DIRITTI PROPORZIONALI - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE NORMATIVE REGIONALI E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 295/93 L. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONE DI ULTERIORI TASSE DI ISPEZIONE, CONTRIBUTI DI VIGILANZA E DIRITTI PROPORZIONALI - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE NORMATIVE REGIONALI E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le ulteriori tasse di ispezione, contributi di vigilanza, diritti proporzionali e simili - previsti dalle voci 1, 4, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42 e 43 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 - non esulano dalla disciplina delle tasse di concessione regionale, giacche' accedono ad esse secondo la legislazione statale vigente, la quale, sotto questo aspetto, contiene principi tuttora validi e vincolanti per le regioni di diritto comune, in quanto diretti ad esigenze sia di chiarezza (nel senso di precisare le fattispecie in cui e' ammesso un cumulo di oneri) sia di coordinamento (nel senso di evitare che dal cumulo derivino oneri complessivi troppo gravosi ed assicurare cosi' il rispetto dei principi dell'eguaglianza tributaria e della capacita' contributiva). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., assumendo che la previsione delle ulteriori tasse, contributi e diritti atterrebbe alla potesta' normativa sostanziale delle regioni e non rientrerebbe nei limiti della delega 'ex' art. 4, L. n. 158 del 1990).
Le ulteriori tasse di ispezione, contributi di vigilanza, diritti proporzionali e simili - previsti dalle voci 1, 4, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42 e 43 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 - non esulano dalla disciplina delle tasse di concessione regionale, giacche' accedono ad esse secondo la legislazione statale vigente, la quale, sotto questo aspetto, contiene principi tuttora validi e vincolanti per le regioni di diritto comune, in quanto diretti ad esigenze sia di chiarezza (nel senso di precisare le fattispecie in cui e' ammesso un cumulo di oneri) sia di coordinamento (nel senso di evitare che dal cumulo derivino oneri complessivi troppo gravosi ed assicurare cosi' il rispetto dei principi dell'eguaglianza tributaria e della capacita' contributiva). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., assumendo che la previsione delle ulteriori tasse, contributi e diritti atterrebbe alla potesta' normativa sostanziale delle regioni e non rientrerebbe nei limiti della delega 'ex' art. 4, L. n. 158 del 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 14/06/1990
n. 158
art. 4