Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Titolo
SENT. 295/93 M. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONE RELATIVA ALLA LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE - CLASSIFICAZIONE IN QUATTRO TIPI - DIFFORMITA' DALLA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA NORMATIVA REGIONALE E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 295/93 M. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PREVISIONE RELATIVA ALLA LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE - CLASSIFICAZIONE IN QUATTRO TIPI - DIFFORMITA' DALLA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA NORMATIVA REGIONALE E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina - necessariamente omogenea - degli aspetti tributari dei provvedimenti amministrativi regionali, e' di competenza del legislatore statale, ne' quest'ultimo deve all'uopo tener conto di normative regionali che abbiano gia' disposto in difformita' della disciplina statale precedente, da cui non potevano, invece, discostarsi. Percio', la nota alla voce 18 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, legittimamente prevede una classificazione in quattro tipi della licenza di pesca, corrispondente a quella operata dal precedente testo unico (n. 121 del 1961) sulle tasse di concessione governativa (al quale fa implicito riferimento l'art. 4, comma ottavo, della legge delega n. 158 del 1990), senza tenere conto delle normative regionali che - tenute a conformarsi al suddetto testo unico (in quanto ancora vigente per la parte riguardante le tasse sulle concessioni trasferite alle regioni) - hanno invece disposto in modo difforme da esso. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.). - v. S. n. 272/1986; sulla limitata abrogazione del d.P.R. n. 121 del 1961, v. S. n. 294/1990.
La disciplina - necessariamente omogenea - degli aspetti tributari dei provvedimenti amministrativi regionali, e' di competenza del legislatore statale, ne' quest'ultimo deve all'uopo tener conto di normative regionali che abbiano gia' disposto in difformita' della disciplina statale precedente, da cui non potevano, invece, discostarsi. Percio', la nota alla voce 18 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, legittimamente prevede una classificazione in quattro tipi della licenza di pesca, corrispondente a quella operata dal precedente testo unico (n. 121 del 1961) sulle tasse di concessione governativa (al quale fa implicito riferimento l'art. 4, comma ottavo, della legge delega n. 158 del 1990), senza tenere conto delle normative regionali che - tenute a conformarsi al suddetto testo unico (in quanto ancora vigente per la parte riguardante le tasse sulle concessioni trasferite alle regioni) - hanno invece disposto in modo difforme da esso. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.). - v. S. n. 272/1986; sulla limitata abrogazione del d.P.R. n. 121 del 1961, v. S. n. 294/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 14/06/1990
n. 158
art. 4
co. 8