Sentenza 218/2021 (ECLI:IT:COST:2021:218)
Massima numero 44288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/10/2021;  Decisione del  05/10/2021
Deposito del 23/11/2021; Pubblicazione in G. U. 24/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44286  44287  44289  44290  44291


Titolo
Iniziativa economica privata (libertà di) - In genere - Possibili restrizioni da parte del legislatore - Condizioni - Ragionevolezza e tutela della concorrenza - Contenuto e oggetto del diritto - Potere di scelta dell'imprenditore - Ambito del diritto - Scelta iniziale e successivo svolgimento dell'attività. (Classif. 136001).

Testo

Il limite insuperabile alle restrizioni della libertà di iniziativa economica privata sta nell'arbitrarietà e nell'incongruenza - e quindi nell'irragionevolezza - delle misure restrittive adottate per assicurare l'utilità sociale. Non è infatti configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, oltre, ovviamente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. (Precedente: S. 56/2015 - mass. 38312).

La libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea - può essere limitata in nome della tutela della concorrenza, la quale, in quanto funzionale al libero esplicarsi dell'attività di impresa, trova nella medesima previsione il suo fondamento costituzionale. (Precedenti: S. 129/2021 - mass. 43981; S. 7/2021 - mass. 43554; S. 168/2020 - mass. 42606).

La libera iniziativa economica e i limiti al suo esercizio devono costituire oggetto, nel quadro della garanzia offerta dall'art. 41 Cost. - considerato sia nel suo primo comma, espressamente individuato dal rimettente come parametro di legittimità costituzionale, sia nei due commi successivi che, della invocata libertà, definiscono portata e limiti -, di una complessa operazione di bilanciamento. In essa vengono in evidenza, per un verso, il contesto sociale ed economico di riferimento e le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, e, per altro verso, le legittime aspettative degli operatori, in particolare quando essi abbiano dato avvio, sulla base di investimenti e di programmi, a un'attività imprenditoriale in corso di svolgimento. Al riguardo, uno degli aspetti caratterizzanti della libertà di iniziativa economica è costituito dalla possibilità di scelta spettante all'imprenditore: scelta dell'attività da svolgere, delle modalità di reperimento dei capitali, delle forme di organizzazione della stessa attività, dei sistemi di gestione di quest'ultima e delle tipologie di corrispettivo. Pertanto, la libertà d'impresa non può subire, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe nel caso di un completo sacrificio della facoltà dell'imprenditore di compiere le scelte organizzative che costituiscono tipico oggetto della stessa attività d'impresa.

La garanzia posta nel primo comma dell'art. 41 Cost., nell'ambito circoscritto dai successivi due capoversi, riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell'attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento; poiché ogni limite posto all'autonomia contrattuale in materia commerciale si risolve in un limite all'iniziativa economica, esso è legittimo solo se preordinato al raggiungimento degli scopi previsti o consentiti dalla Costituzione. (Precedente: S. 30/1965 - mass. 2338).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte