Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19817  19818  19819  19820  19821  19822  19823  19824  19825  19826  19827  19829


Titolo
SENT. 295/93 N. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - SOPRATTASSA ANNUALE SULLE LICENZE DI PESCA - PREVISTA RIPARTIZIONE DEL GETTITO DI ESSA FRA LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E LE ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La nota alla voce 18 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, disponendo la ripartizione fra determinate categorie di soggetti del gettito della soprattassa sulle licenze di pesca, conferma un principio gia' contenuto nel testo unico sulle tasse di concessione governativa (d.P.R. n. 121 del 1961), al quale fa implicito riferimento la norma di delegazione (art. 4, L. n. 158 del 1990), e non viola, quindi, l'autonomia regionale, tenuto anche conto che destinatari del gettito sono le amministrazioni provinciali - per le quali lo Stato puo' dettare apposita disciplina - nonche' associazioni riconosciute dalle stesse regioni, e che e' il Consiglio regionale a definire i criteri di riparto fra detti soggetti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte