Sentenza 295/1993 (ECLI:IT:COST:1993:295)
Massima numero 19829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Titolo
SENT. 295/93 O. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI GIA' ASSOGGETTATI A TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE DI AMMONTARE DIVERSO IN CIASCUNA REGIONE - QUANTIFICAZIONE DEI TRIBUTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL CRITERIO FISSATO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 295/93 O. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - NUOVA TARIFFA - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI GIA' ASSOGGETTATI A TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE DI AMMONTARE DIVERSO IN CIASCUNA REGIONE - QUANTIFICAZIONE DEI TRIBUTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL CRITERIO FISSATO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le voci 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), 16 sub 1 (concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie), e 18 (licenza di pesca nelle acque interne) della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, non sono in contrasto con il criterio di quantificazione dei tributi fissato dalla norma di delega (art. 4, L. n. 158 del 1990) per i provvedimenti amministrativi gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione; infatti, legittimamente dette voci hanno tenuto conto - all'indicato fine - dei soli tributi stabiliti dalle norme regionali in conformita' alla legislazione statale precedente (e, cioe', al testo unico delle tasse di concessione governativa, emanato con d.P.R. n. 261 del 1961), e non anche dei tributi stabiliti dalle regioni in difformita' dalla classificazione dei suddetti provvedimenti contenuta nel medesimo testo unico. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.). - per l'assimilabilita', ai fini tributari, tra riserve di caccia e aziende faunistiche, v. S. n. 271/1986.
Le voci 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), 16 sub 1 (concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie), e 18 (licenza di pesca nelle acque interne) della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, non sono in contrasto con il criterio di quantificazione dei tributi fissato dalla norma di delega (art. 4, L. n. 158 del 1990) per i provvedimenti amministrativi gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione; infatti, legittimamente dette voci hanno tenuto conto - all'indicato fine - dei soli tributi stabiliti dalle norme regionali in conformita' alla legislazione statale precedente (e, cioe', al testo unico delle tasse di concessione governativa, emanato con d.P.R. n. 261 del 1961), e non anche dei tributi stabiliti dalle regioni in difformita' dalla classificazione dei suddetti provvedimenti contenuta nel medesimo testo unico. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.). - per l'assimilabilita', ai fini tributari, tra riserve di caccia e aziende faunistiche, v. S. n. 271/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 14/06/1990
n. 158
art. 4