Sentenza 296/1993 (ECLI:IT:COST:1993:296)
Massima numero 19842
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19843  19844  19845  19846


Titolo
SENT. 296/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - RICORSO DELLO STATO - PROSPETTATA LESIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE ORDINARIA, ASSUNTE DAL RICORRENTE COME CONTENUTO DI UN LIMITE COSTITUZIONALE ALLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE REGIONALI - SUSSISTENZA DELLA NATURA COSTITUZIONALE DEL CONFLITTO - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO - FATTISPECIE.

Testo
La natura costituzionale del conflitto di attribuzione fra enti non e' esclusa dal fatto che il ricorso statale prospetti la lesione di disposizioni di legge ordinaria, se - come nel caso di specie - tali disposizioni siano indicate come espressive di interessi nazionali inderogabili ovvero come norme fondamentali di riforma economico-sociale, di modo che in esse viene individuato il contenuto di un limite costituzionale alle competenze legislative e amministrative della regione resistente. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' del conflitto proposto dallo Stato, nei confronti della Regione Sardegna, deducendo la violazione dell'art. 7, primo comma, d.l. n. 384 del 1992, in relazione all'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  19/09/1992  n. 384  art. 7    co. 1  

legge  14/11/1992  n. 438  art. 0