Sentenza 296/1993 (ECLI:IT:COST:1993:296)
Massima numero 19845
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19842  19843  19844  19846


Titolo
SENT. 296/93 D. IMPIEGO PUBBLICO - ACCORDI DI COMPARTO - BLOCCO PER IL TRIENNIO 1991/1993 E CORRISPONDENTE ULTRATTIVITA' DEGLI ACCORDI RELATIVI AL TRIENNIO PRECEDENTE - EFFICACIA RETROATTIVA NEI CONFRONTI DI ATTI DI RECEPIMENTO GIA' ADOTTATI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 384 DEL 1992 - GIUSTIFICAZIONE - MOTIVI.

Testo
Il blocco temporaneo degli accordi di comparto del pubblico impiego - disposto, sino al 31 dicembre 1993, dall'art. 7, comma primo, del d.l. n. 384 del 1992 - esige, per la sua stessa finalita' e per rispetto del principio di eguaglianza, applicazione generalizzata ed uniforme senza possibilita' di esenzioni di sorta; non e' percio' irragionevole, ne' ingiustificato, che la suddetta norma eserciti efficacia retroattiva nei confronti di isolati provvedimenti di recepimento di accordi relativi al triennio 1991-1993, gia' emanati al momento di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte