Sentenza 296/1993 (ECLI:IT:COST:1993:296)
Massima numero 19846
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Titolo
SENT. 296/93 E. REGIONE SARDEGNA - DIPENDENTI REGIONALI - ACCORDO DI COMPARTO RIFERITO AL TRIENNIO 1991/1993 - ATTO REGIONALE DI RECEPIMENTO - CONFLIGGENZA DI ESSO CON IL SOPRAVVENUTO BLOCCO TEMPORANEO DEGLI ACCORDI DI COMPARTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - MENOMAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE A DISPORRE TALE BLOCCO IN VIA GENERALIZZATA ED UNIFORME - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO REGIONALE IMPUGNATO.
SENT. 296/93 E. REGIONE SARDEGNA - DIPENDENTI REGIONALI - ACCORDO DI COMPARTO RIFERITO AL TRIENNIO 1991/1993 - ATTO REGIONALE DI RECEPIMENTO - CONFLIGGENZA DI ESSO CON IL SOPRAVVENUTO BLOCCO TEMPORANEO DEGLI ACCORDI DI COMPARTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - MENOMAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE A DISPORRE TALE BLOCCO IN VIA GENERALIZZATA ED UNIFORME - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO REGIONALE IMPUGNATO.
Testo
Dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 - il cui art. 7, comma primo, dispone il blocco temporaneo degli accordi di comparto nel pubblico impiego sino al 31 dicembre 1993 - il provvedimento con cui la Regione Sardegna, in data anteriore a quella del suddetto decreto-legge, ha recepito l'accordo di comparto del personale regionale per il periodo 1991-1993, si configura come un esercizio di attribuzioni regionali esclusive che menoma l'integrita' della competenza statale in ordine alla determinazione uniforme e generalizzata della disciplina eccezionale stabilita dall'art. 7, comma primo, cit.. Pertanto, assorbiti gli ulteriori profili prospettati dal ricorso statale, va dichiarato che non spetta alla Regione Sardegna conferire efficacia all'accordo di comparto per il personale dipendente dall'amministrazione della Regione stessa e degli enti strumentali regionali relativo al triennio 1991-1993, e, conseguentemente, va annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212. - v. le precedenti massime C) e D).
Dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 - il cui art. 7, comma primo, dispone il blocco temporaneo degli accordi di comparto nel pubblico impiego sino al 31 dicembre 1993 - il provvedimento con cui la Regione Sardegna, in data anteriore a quella del suddetto decreto-legge, ha recepito l'accordo di comparto del personale regionale per il periodo 1991-1993, si configura come un esercizio di attribuzioni regionali esclusive che menoma l'integrita' della competenza statale in ordine alla determinazione uniforme e generalizzata della disciplina eccezionale stabilita dall'art. 7, comma primo, cit.. Pertanto, assorbiti gli ulteriori profili prospettati dal ricorso statale, va dichiarato che non spetta alla Regione Sardegna conferire efficacia all'accordo di comparto per il personale dipendente dall'amministrazione della Regione stessa e degli enti strumentali regionali relativo al triennio 1991-1993, e, conseguentemente, va annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212. - v. le precedenti massime C) e D).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 19/09/1992
n. 384
art. 7
co. 1
legge 14/11/1992
n. 438
art. 0