Sentenza 297/1993 (ECLI:IT:COST:1993:297)
Massima numero 19668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:
19669
Titolo
SENT. 297/93 A. FARMACIA - SERVIZIO FARMACEUTICO - DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FARMACIA PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE CHE COMPORTI L'INTERDIZIONE PERPETUA O TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI O DALLA PROFESSIONE - AUTOMATICITA' DELLA SANZIONE SENZA POSSIBILITA' DI VALUTARNE LA PROPORZIONE AL FATTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON OPERATIVITA', NEL CASO, DELL'INVOCATO PRINCIPIO DELLA "GRADUAZIONE DELLA MISURA DISCIPLINARE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 297/93 A. FARMACIA - SERVIZIO FARMACEUTICO - DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FARMACIA PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE CHE COMPORTI L'INTERDIZIONE PERPETUA O TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI O DALLA PROFESSIONE - AUTOMATICITA' DELLA SANZIONE SENZA POSSIBILITA' DI VALUTARNE LA PROPORZIONE AL FATTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON OPERATIVITA', NEL CASO, DELL'INVOCATO PRINCIPIO DELLA "GRADUAZIONE DELLA MISURA DISCIPLINARE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di giusta proporzione tra sanzione e fatto sanzionato - piu' volte ribadito nel contesto di sistemi di sanzioni disciplinari afferenti ad un rapporto di lavoro ovvero all'esercizio di un'attivita' professionale contrassegnati da una pluralita' di sanzioni graduate secondo la gravita' dell'addebito - non e' evocabile nella fattispecie relativa alla prevista decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia per effetto di sentenza penale di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o dalle professioni. In tal caso, infatti, non e' riscontrabile un complesso di misure afflittive di diversa gravita', essendovi solo, da un lato, un rapporto autorizzatorio, e dall'altro, la permanenza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto, e pertanto ragionevolemnte e legittimamente il legislatore ha fatto discendere dalla mancanza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio (nella specie la non interdizione dai pubblici uffici o dalle professioni) la decadenza dal rapporto stesso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 l. 2 aprile 1968, n. 475). - Sul principio della giusta proporzione fra sanzione e fatto sanzionato, v. S. nn. 16/1991, 22/1991, 40/1990 e 971/1988.
Il principio di giusta proporzione tra sanzione e fatto sanzionato - piu' volte ribadito nel contesto di sistemi di sanzioni disciplinari afferenti ad un rapporto di lavoro ovvero all'esercizio di un'attivita' professionale contrassegnati da una pluralita' di sanzioni graduate secondo la gravita' dell'addebito - non e' evocabile nella fattispecie relativa alla prevista decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia per effetto di sentenza penale di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o dalle professioni. In tal caso, infatti, non e' riscontrabile un complesso di misure afflittive di diversa gravita', essendovi solo, da un lato, un rapporto autorizzatorio, e dall'altro, la permanenza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto, e pertanto ragionevolemnte e legittimamente il legislatore ha fatto discendere dalla mancanza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio (nella specie la non interdizione dai pubblici uffici o dalle professioni) la decadenza dal rapporto stesso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 l. 2 aprile 1968, n. 475). - Sul principio della giusta proporzione fra sanzione e fatto sanzionato, v. S. nn. 16/1991, 22/1991, 40/1990 e 971/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte