Sentenza 297/1993 (ECLI:IT:COST:1993:297)
Massima numero 19669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  24/06/1993;  Decisione del  24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19668


Titolo
SENT. 297/93 B. FARMACIA - SERVIZIO FARMACEUTICO - DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FARMACIA PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE CHE COMPORTI L'INTERDIZIONE PERPETUA O TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI O DALLA PROFESSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FARMACISTI OPERANTI IN STRUTTURE PUBBLICHE, PER I QUALI IN NESSUN CASO E' ORA PREVISTA, PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE, LA DESTITUZIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diversita' di trattamento tra farmacisti, secondo che operino come titolari di un esercizio farmaceutico ovvero siano inseriti nella struttura sanitaria pubblica con rapporto di impiego, per effetto della norma (art. 14 legge n. 475 del 1968) che in caso di condanna penale che comporti la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dalla professione, prevede automaticamente, per i primi, la decadenza dall'autorizzazione, mentre per i secondi (art. 9 della legge n. 19 del 1990) in nessun caso la condanna penale da' ora luogo alla destituzione di diritto, non vulnera l'art. 3 Cost., non essendo omogeneo il 'tertium comparationis' evocato. Per i "farmacisti pubblici", infatti, si ha un rapporto di impiego che implica un potere disciplinare del datore di lavoro e richiede il rispetto del principio di graduazione delle sanzioni disciplinari agli addebiti; per i "farmacisti privati", invece, si ha un rapporto autorizzatorio che implica la persistenza di determinati requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo -, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, l. 2 aprile 1968, n. 475). - v. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte