Sentenza 298/1993 (ECLI:IT:COST:1993:298)
Massima numero 19807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 298/93. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGATORIETA' IN CASO DI LITE PROMOSSA NEI SUOI CONFRONTI DALLA PARTE O DAL SUO DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE DI UNA PREVIA DELIBAZIONE DELLA DOMANDA PER IMPEDIRNE LA PROPOSIZIONE SE MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE O MANIFESTAMENTE INFONDATA - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DATO IL RISCHIO DI UNA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA PENDENZA DELLA LITE AL FINE DI OTTENERE LA SOSTITUZIONE DI GIUDICE NON GRADITO - QUESTIONE IMPLICANTE UNA PLURALITA' DI POSSIBILI SCELTE E QUINDI NON RISOLUBILI CON LA RICHIESTA SENTENZA ADDITIVA MA SOLO CON UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 298/93. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGATORIETA' IN CASO DI LITE PROMOSSA NEI SUOI CONFRONTI DALLA PARTE O DAL SUO DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE DI UNA PREVIA DELIBAZIONE DELLA DOMANDA PER IMPEDIRNE LA PROPOSIZIONE SE MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE O MANIFESTAMENTE INFONDATA - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DATO IL RISCHIO DI UNA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA PENDENZA DELLA LITE AL FINE DI OTTENERE LA SOSTITUZIONE DI GIUDICE NON GRADITO - QUESTIONE IMPLICANTE UNA PLURALITA' DI POSSIBILI SCELTE E QUINDI NON RISOLUBILI CON LA RICHIESTA SENTENZA ADDITIVA MA SOLO CON UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Non puo' darsi corso alla verifica di conformita' ai precetti degli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost., richiesta dal giudice 'a quo' nei confronti dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, nel sancire incondizionatamente l'obbligo del giudice di astenersi nel caso in cui egli stesso od il coniuge si trovino in causa con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, non prevede una previa delibazione della domanda perche' se ne possa valutare la eventuale manifesta inammissibilita' o infondatezza. Infatti, pur dovendo riconoscersi esistente il rischio di iniziative giudiziarie esclusivamente preordinate, attraverso la strumentalizzazione dell'obbligo di astensione, ad ottenere la sostituzione di un giudice non gradito, con conseguente possibile vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la costruzione, riguardo alla astensione, di una fase di delibazione preliminare - come quella di cui si lamenta la mancanza - analoga a quella prevista per l'ipotesi della ricusazione, e' compito del legislatore, che nella sua discrezionalita' puo' variamente disegnarla, sia in ordine all'atto di impulso, sia al procedimento e all'individuazione del giudice competente ad operare tale delibazione, sia all'idoneita', o meno, di tale fase incidentale a sospendere il giudizio, e non puo' quindi attuarsi con una pronuncia additiva della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost., delll'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., 'in parte qua''.) - Sulla finalita', in generale, dell'obbligo di astensione del giudice civile v. sent. n. 390/1991; sul particolare fondamento della verifica di non manifesta inammissibilita' o infondatezza della domanda di risarcimento di danni, assertivamente provocati nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, prevista dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988, v. inoltre la sent. n. 468/1990.
Non puo' darsi corso alla verifica di conformita' ai precetti degli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost., richiesta dal giudice 'a quo' nei confronti dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, nel sancire incondizionatamente l'obbligo del giudice di astenersi nel caso in cui egli stesso od il coniuge si trovino in causa con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, non prevede una previa delibazione della domanda perche' se ne possa valutare la eventuale manifesta inammissibilita' o infondatezza. Infatti, pur dovendo riconoscersi esistente il rischio di iniziative giudiziarie esclusivamente preordinate, attraverso la strumentalizzazione dell'obbligo di astensione, ad ottenere la sostituzione di un giudice non gradito, con conseguente possibile vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la costruzione, riguardo alla astensione, di una fase di delibazione preliminare - come quella di cui si lamenta la mancanza - analoga a quella prevista per l'ipotesi della ricusazione, e' compito del legislatore, che nella sua discrezionalita' puo' variamente disegnarla, sia in ordine all'atto di impulso, sia al procedimento e all'individuazione del giudice competente ad operare tale delibazione, sia all'idoneita', o meno, di tale fase incidentale a sospendere il giudizio, e non puo' quindi attuarsi con una pronuncia additiva della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost., delll'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., 'in parte qua''.) - Sulla finalita', in generale, dell'obbligo di astensione del giudice civile v. sent. n. 390/1991; sul particolare fondamento della verifica di non manifesta inammissibilita' o infondatezza della domanda di risarcimento di danni, assertivamente provocati nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, prevista dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988, v. inoltre la sent. n. 468/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte