Sentenza 299/1993 (ECLI:IT:COST:1993:299)
Massima numero 19651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 299/93. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA - DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MANCANZA, NELLA NORMA CHE LA CONFERISCE, DELLA INDICAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI - GIUSTIFICAZIONE - ADEGUATEZZA DEI LIMITI POSTI AI POTERI DEL LEGISLATORE DELEGATO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ANCHE DELLA DISPOSIZIONE, IMPUGNATA IN VIA DERIVATA, CHE ECCEZIONALMENTE CONSENTE A UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, L'ESERCIZIO IN UDIENZA DI FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO.
SENT. 299/93. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA - DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MANCANZA, NELLA NORMA CHE LA CONFERISCE, DELLA INDICAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI - GIUSTIFICAZIONE - ADEGUATEZZA DEI LIMITI POSTI AI POTERI DEL LEGISLATORE DELEGATO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ANCHE DELLA DISPOSIZIONE, IMPUGNATA IN VIA DERIVATA, CHE ECCEZIONALMENTE CONSENTE A UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, L'ESERCIZIO IN UDIENZA DI FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO.
Testo
La mancata indicazione, nella delega conferita con l'art. 5 della legge n. 81 del 1987 per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati minorenni, di principi e criteri specifici, trova adeguata giustificazione nella limitatezza delle finalita' da raggiungere, per il conseguimento delle quali e' sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale e dia coerente sviluppo e concreta attuazione ai criteri e principi ispiratori della riforma. Al riguardo, tuttavia, principi e criteri direttivi possono utilmente dedursi dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 81 del 1987, in particolare dalla direttiva n. 68, che prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice, dovendosi inoltre tenere in considerazione sia la piu' volte rilevata carenza di magistrati professionali, sia la esigenza della piu' possibile sollecita definizione dei processi penali. Esclusa pertanto la prospettata violazione, da parte dell'art. 5 della legge n. 81 del 1987, dell'art. 76 Cost., cade di conseguenza anche la censura mossa, sul presupposto della sussistenza di tale violazione, all'art. 72, primo e secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 22, d.P.R. n. 449 del 1988, che consente, in base a delega del procuratore della Repubblica, l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, all'udienza dibattimentale pretorile, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 72, primo e secondo comma del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). - Nello stesso senso, su analoghe questioni sorte riguardo alle deleghe conferite, per il processo penale, con l'art. 6 della stessa legge n. 81 del 1987, e per la riforma tributaria, con l'art. 10, secondo comma, della legge n. 825 del 1971, rispettivamente, sent. nn. 68/1991 e 181/1991; su altre questioni, proposte direttamente nei confronti della suindicata disposizione dell'art. 72, r.d. n. 12 del 1941, modificato dall'art. 22, d.P.R. n. 449 del 1988, v. sent. n. 333/1990 e ord. nn. 451/1990, 517/1990, 574/1990 e 59/1991, che con riferimento agli artt. 104, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., ne hanno dichiarato, rispettivamente, la infondatezza e la manifesta infondatezza.
La mancata indicazione, nella delega conferita con l'art. 5 della legge n. 81 del 1987 per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati minorenni, di principi e criteri specifici, trova adeguata giustificazione nella limitatezza delle finalita' da raggiungere, per il conseguimento delle quali e' sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale e dia coerente sviluppo e concreta attuazione ai criteri e principi ispiratori della riforma. Al riguardo, tuttavia, principi e criteri direttivi possono utilmente dedursi dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 81 del 1987, in particolare dalla direttiva n. 68, che prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice, dovendosi inoltre tenere in considerazione sia la piu' volte rilevata carenza di magistrati professionali, sia la esigenza della piu' possibile sollecita definizione dei processi penali. Esclusa pertanto la prospettata violazione, da parte dell'art. 5 della legge n. 81 del 1987, dell'art. 76 Cost., cade di conseguenza anche la censura mossa, sul presupposto della sussistenza di tale violazione, all'art. 72, primo e secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 22, d.P.R. n. 449 del 1988, che consente, in base a delega del procuratore della Repubblica, l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, all'udienza dibattimentale pretorile, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 72, primo e secondo comma del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). - Nello stesso senso, su analoghe questioni sorte riguardo alle deleghe conferite, per il processo penale, con l'art. 6 della stessa legge n. 81 del 1987, e per la riforma tributaria, con l'art. 10, secondo comma, della legge n. 825 del 1971, rispettivamente, sent. nn. 68/1991 e 181/1991; su altre questioni, proposte direttamente nei confronti della suindicata disposizione dell'art. 72, r.d. n. 12 del 1941, modificato dall'art. 22, d.P.R. n. 449 del 1988, v. sent. n. 333/1990 e ord. nn. 451/1990, 517/1990, 574/1990 e 59/1991, che con riferimento agli artt. 104, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., ne hanno dichiarato, rispettivamente, la infondatezza e la manifesta infondatezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte