Ordinanza 304/1993 (ECLI:IT:COST:1993:304)
Massima numero 19717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
24/06/1993; Decisione del
24/06/1993
Deposito del 01/07/1993; Pubblicazione in G. U. 07/07/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 304/93. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - RENDITE VITALIZIE CORRISPOSTE A EX PARLAMENTARI - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA IN PERCENTUALE RIDOTTA - MANCATA PREVISIONE DI UGUALE TRATTAMENTO PER ALTRE CATEGORIE DI PENSIONATI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - IMPUGNAZIONE DI NORMA DIVERSA DA QUELLA DISCIPLINANTE LA MATERIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 304/93. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - RENDITE VITALIZIE CORRISPOSTE A EX PARLAMENTARI - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA IN PERCENTUALE RIDOTTA - MANCATA PREVISIONE DI UGUALE TRATTAMENTO PER ALTRE CATEGORIE DI PENSIONATI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - IMPUGNAZIONE DI NORMA DIVERSA DA QUELLA DISCIPLINANTE LA MATERIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'impugnato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquota del quindici per cento che deve essere operata da determinate categorie di soggetti su emolumenti di diversa natura; tale disposizione non incide ne' sulla disciplina dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari ne' su quella delle pensioni, si' che da essa non puo' derivare la denunciata disparita' di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e quello dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1993, n. 600 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
L'impugnato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquota del quindici per cento che deve essere operata da determinate categorie di soggetti su emolumenti di diversa natura; tale disposizione non incide ne' sulla disciplina dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari ne' su quella delle pensioni, si' che da essa non puo' derivare la denunciata disparita' di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e quello dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1993, n. 600 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte