Sentenza 305/1993 (ECLI:IT:COST:1993:305)
Massima numero 19749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  05/07/1993;  Decisione del  05/07/1993
Deposito del 07/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19748  19750  19751  19752


Titolo
SENT. 305/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISATTENDERE, ANCHE SE GLI APPAIA MANIFESTAMENTE INFONDATA, LA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL P.M., DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) CHE ANCHE IN PRESENZA DEGLI ALTRI PRESUPPOSTI RICHIESTI PRECLUDE IN QUELLA SEDE IL RITO ABBREVIATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - SALVEZZA, ATTRAVERSO IL PREVISTO RECUPERO DIBATTIMENTALE DELLA RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO, DEGLI EFFETTI SOSTANZIALI DELLA STESSA - LIMITI ALLE GARANZIE DELLA FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI ESAURIRE IL GIUDIZIO NELL'UDIENZA PRELIMINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' in contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza la disciplina secondo la quale al giudice dell'udienza preliminare non e' consentito di dare al fatto contestato come reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) - che impedisce di dar corso in quella sede al giudizio abbreviato richiesto dall'imputato e quindi al beneficio della riduzione della pena - una diversa qualificazione, neppure quando l'assunto del pubblico ministero gli appaia manifestamente infondato: il previsto recupero dibattimentale della richiesta di giudizio abbreviato ne salva gli effetti sostanziali. Ne' dal punto di vista della legittimita' costituzionale rileva l'impossibilita' per l'imputato - che da tale preclusione anche discende - di avvalersi di alcune strategie processuali e di avvantaggiarsi di alcune limitazioni quanto alla facolta' di appello da parte del pubblico ministero. La possibilita' di esaurire il giudizio nell'udienza preliminare senza affrontare l'udienza pubblica, pur costituendo uno dei motivi su cui fa leva il legislatore, ai fini di deflazione dei dibattimenti, per indurre l'imputato alla richiesta del rito alternativo, non puo' infatti ritenersi connaturata al diritto di difesa, mentre sul piano endoprocessuale, nel quale tale possibilita' esaurisce i suoi effetti, essa puo' essere configurata come pretesa invocabile in quanto prevista per la generalita' degli imputati solo se ricorrano i presupposti cui, in base alla disciplina concreta, il suo accoglimento e' subordinato e, fra questi, la contestazione di un fatto-reato non punibile in astratto con l'ergastolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte