Sentenza 305/1993 (ECLI:IT:COST:1993:305)
Massima numero 19750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
05/07/1993; Decisione del
05/07/1993
Deposito del 07/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Titolo
SENT. 305/93 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISATTENDERE, ANCHE SE GLI APPAIA MANIFESTAMENTE INFONDATA, LA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL P.M., DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) CHE ANCHE IN PRESENZA DEGLI ALTRI PRESUPPOSTI RICHIESTI PRECLUDE IN QUELLA SEDE IL RITO ABBREVIATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ALTRE DISPOSIZIONI CHE AD ALTRI FINI (DECLARATORIA DI INCOMPETENZA, PROSCIOGLIMENTO PER CAUSE ESTINTIVE O DI IMPROCEDIBILITA', ORDINE DI FORMULARE L'IMPUTAZIONE) ABILITANO IL G.I.P. A VALUTARE L'ESATTEZZA DELLA CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - INIDONEITA' DI TALI DISPOSIZIONI A VENIRE ASSUNTE COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 305/93 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISATTENDERE, ANCHE SE GLI APPAIA MANIFESTAMENTE INFONDATA, LA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL P.M., DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) CHE ANCHE IN PRESENZA DEGLI ALTRI PRESUPPOSTI RICHIESTI PRECLUDE IN QUELLA SEDE IL RITO ABBREVIATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ALTRE DISPOSIZIONI CHE AD ALTRI FINI (DECLARATORIA DI INCOMPETENZA, PROSCIOGLIMENTO PER CAUSE ESTINTIVE O DI IMPROCEDIBILITA', ORDINE DI FORMULARE L'IMPUTAZIONE) ABILITANO IL G.I.P. A VALUTARE L'ESATTEZZA DELLA CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - INIDONEITA' DI TALI DISPOSIZIONI A VENIRE ASSUNTE COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La preclusione per il G.I.P. a sindacare il titolo del reato contestato dal P.M. all'imputato (nella specie: omicidio aggravato), quando questo comporta in astratto l'applicabilita' della pena dell'ergastolo e quindi l'inammissibilita', in quella sede, del rito abbreviato, anche se ritualmente richiesto dall'imputato, e' in armonia con l'attuale configurazione, a norma del codice, del giudice per le indagini preliminari quale organo preposto, in via ordinaria, alla verifica della regolarita' del procedimento nonche' della sufficienza degli elementi di fatto addotti ai fini della contestazione. Le deroghe a tale configurazione, previste dal legislatore per il raggiungimento di determinate finalita' proprie del processo (art. 22: dichiarazione d'incompetenza; art. 409: ordine di formulare l'imputazione e art. 425: proscioglimento) non sono in se' irragionevoli e comunque non sono idonee ad essere invocate come 'tertium comparationis' per inferire l'illegittimita' costituzionale della norma 'de qua'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, 'in parte qua'). - V., sentt. nn. 46/1983, 769/1988, 286/1990, 283/1992 e 335/1992.
La preclusione per il G.I.P. a sindacare il titolo del reato contestato dal P.M. all'imputato (nella specie: omicidio aggravato), quando questo comporta in astratto l'applicabilita' della pena dell'ergastolo e quindi l'inammissibilita', in quella sede, del rito abbreviato, anche se ritualmente richiesto dall'imputato, e' in armonia con l'attuale configurazione, a norma del codice, del giudice per le indagini preliminari quale organo preposto, in via ordinaria, alla verifica della regolarita' del procedimento nonche' della sufficienza degli elementi di fatto addotti ai fini della contestazione. Le deroghe a tale configurazione, previste dal legislatore per il raggiungimento di determinate finalita' proprie del processo (art. 22: dichiarazione d'incompetenza; art. 409: ordine di formulare l'imputazione e art. 425: proscioglimento) non sono in se' irragionevoli e comunque non sono idonee ad essere invocate come 'tertium comparationis' per inferire l'illegittimita' costituzionale della norma 'de qua'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, 'in parte qua'). - V., sentt. nn. 46/1983, 769/1988, 286/1990, 283/1992 e 335/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte