Sentenza 305/1993 (ECLI:IT:COST:1993:305)
Massima numero 19752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
05/07/1993; Decisione del
05/07/1993
Deposito del 07/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Titolo
SENT. 305/93 E. PEOCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SU DI ESSA DAL G.I.P. AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE, SINDACABILE SOLO DAL SECONDO, DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO E DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - ESLUSIONE - FONDAMENTO NORMATIVO DELLA DELIMITAZIONE DELLA COMPETENZA DEL G.I.P. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 305/93 E. PEOCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SU DI ESSA DAL G.I.P. AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE, SINDACABILE SOLO DAL SECONDO, DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO E DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - ESLUSIONE - FONDAMENTO NORMATIVO DELLA DELIMITAZIONE DELLA COMPETENZA DEL G.I.P. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Lo spostamento della competenza a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, dal G.I.P. al giudice del dibattimento, che si determina in caso di contestazione di reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) per essere tale contestazione - che il giudizio abbreviato in definitiva preclude solo se risulti fondata - sindacabile solo dal secondo e non anche dal primo, avviene - anche se in conseguenza di un atto del P.M. - in base a precise norme di legge. E' pertanto da escludere, alla luce della giurisprudenza della Corte sulla loro effettiva portata, che i principi del giudice naturale precostituito per legge e della soggezione dei giudici soltanto alla legge possano riconoscersi violati. L'esigenza costituzionale, infatti, anche se e' proprio di ogni disciplina processuale subordinare la condotta del giudice all'impulso delle parti ed alle posizioni da esse assunte in concreto, puo' dirsi assolta con la previsione del controllo da parte del giudice circa la rispondenza di tali posizioni al dettato normativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente, nonche', nel senso che la sede dibattimentale offre garanzie non inferiori a quelle dell'udienza preliminare, sent. n. 64/1991, e da ultimo, in tema di giudizio del non imputabile per vizio di mente, sent. n. 41/1993.
Lo spostamento della competenza a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, dal G.I.P. al giudice del dibattimento, che si determina in caso di contestazione di reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) per essere tale contestazione - che il giudizio abbreviato in definitiva preclude solo se risulti fondata - sindacabile solo dal secondo e non anche dal primo, avviene - anche se in conseguenza di un atto del P.M. - in base a precise norme di legge. E' pertanto da escludere, alla luce della giurisprudenza della Corte sulla loro effettiva portata, che i principi del giudice naturale precostituito per legge e della soggezione dei giudici soltanto alla legge possano riconoscersi violati. L'esigenza costituzionale, infatti, anche se e' proprio di ogni disciplina processuale subordinare la condotta del giudice all'impulso delle parti ed alle posizioni da esse assunte in concreto, puo' dirsi assolta con la previsione del controllo da parte del giudice circa la rispondenza di tali posizioni al dettato normativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente, nonche', nel senso che la sede dibattimentale offre garanzie non inferiori a quelle dell'udienza preliminare, sent. n. 64/1991, e da ultimo, in tema di giudizio del non imputabile per vizio di mente, sent. n. 41/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte