Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Titolo
SENT. 306/93 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - ABROGAZIONE CON LEGGE SUCCESSIVA DI UN DIRITTO GIA' ATTRIBUITO DA LEGGE ANTERIORE - SINDACABILITA', SOTTO IL PROFILO DELLA RAGIONEVOLEZZA, DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
SENT. 306/93 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - ABROGAZIONE CON LEGGE SUCCESSIVA DI UN DIRITTO GIA' ATTRIBUITO DA LEGGE ANTERIORE - SINDACABILITA', SOTTO IL PROFILO DELLA RAGIONEVOLEZZA, DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
Testo
Come piu' volte affermato, anche in materie diverse da quella penale e quindi non soggette al principio di irretroattivita' della legge, la vanificazione con una legge successiva di un diritto positivamente riconosciuto da una legge precedente, non puo' sottrarsi al necessario scrutinio di ragionevolezza. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede la revoca dei benefici penitenziari nei riguardi dei condannati per gravi reati che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 (collaborazione con la giustizia). - In senso conforme, v. S. n. 822/1988.
Come piu' volte affermato, anche in materie diverse da quella penale e quindi non soggette al principio di irretroattivita' della legge, la vanificazione con una legge successiva di un diritto positivamente riconosciuto da una legge precedente, non puo' sottrarsi al necessario scrutinio di ragionevolezza. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede la revoca dei benefici penitenziari nei riguardi dei condannati per gravi reati che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 (collaborazione con la giustizia). - In senso conforme, v. S. n. 822/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte