Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19729  19730  19731  19732  19733  19734  19735  19736  19737


Titolo
SENT. 306/93 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - ABROGAZIONE CON LEGGE SUCCESSIVA DI UN DIRITTO GIA' ATTRIBUITO DA LEGGE ANTERIORE - SINDACABILITA', SOTTO IL PROFILO DELLA RAGIONEVOLEZZA, DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.

Testo
Come piu' volte affermato, anche in materie diverse da quella penale e quindi non soggette al principio di irretroattivita' della legge, la vanificazione con una legge successiva di un diritto positivamente riconosciuto da una legge precedente, non puo' sottrarsi al necessario scrutinio di ragionevolezza. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede la revoca dei benefici penitenziari nei riguardi dei condannati per gravi reati che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 (collaborazione con la giustizia). - In senso conforme, v. S. n. 822/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte