Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Titolo
SENT. 306/93 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER GRAVI DELITTI - DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI (MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE) - REVOCA DEGLI STESSI PER COLORO CHE NON COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA O CHE MANTENGONO CONTATTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - IRRAGIONEVOLEZZA DI TALE PREVISIONE NEI CASI IN CUI, PUR MANCANDO IL REQUISITO DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA, NON SIA ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 306/93 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER GRAVI DELITTI - DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI (MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE) - REVOCA DEGLI STESSI PER COLORO CHE NON COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA O CHE MANTENGONO CONTATTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - IRRAGIONEVOLEZZA DI TALE PREVISIONE NEI CASI IN CUI, PUR MANCANDO IL REQUISITO DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA, NON SIA ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La prevista revoca dei benefici penitenziari per coloro che non collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter, legge n. 354 del 1975, non risulta essere coerente da un lato con il principio di colpevolezza in base al quale la revoca deve essere ancorata ad una condotta addebitabile al condannato, e dall'altro con il principio secondo cui l'effetto della revoca deve essere proporzionato alla gravita' oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca. Infatti, poiche' il requisito della collaborazione con la giustizia e' solo uno strumento di politica criminale (e non indice di colpevolezza o criterio di individualizzazione del trattamento penitenziario), la sua mancanza non puo' essere assunta come indice univoco di mantenimento di legami con la criminalita' organizzata e quindi come indice di pericolosita' specifica; e dal momento che in sede di concessione del beneficio la pericolosita' sociale del condannato era gia' stata valutata, la revoca non potra' essere legittimamente disposta se non quando sia stata accertata l'attuale esistenza dei suddetti legami; ne consegue che ove tale accertamento - in ordine al quale la mancata collaborazione con la giustizia non puo' assumere valore indiziante - abbia dato esito negativo, stabilire che il beneficio debba essere revocato sulla sola base della mancata collaborazione trasmoda in irragionevole regolamentazione della materia. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti di cui al primo comma che non collaborano con la giustizia a norma del su citato art. 58-ter, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalita' organizzata. - Sull'operativita' del principio di colpevolezza anche nell'esecuzione della pena, v. S. n. 282/1989; sui principi di proporzionalita' e individualizzazione della pena, v. S. nn. 50/1980, 203/1991, 343/1987, 282/1989 e 299/1992.
La prevista revoca dei benefici penitenziari per coloro che non collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter, legge n. 354 del 1975, non risulta essere coerente da un lato con il principio di colpevolezza in base al quale la revoca deve essere ancorata ad una condotta addebitabile al condannato, e dall'altro con il principio secondo cui l'effetto della revoca deve essere proporzionato alla gravita' oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca. Infatti, poiche' il requisito della collaborazione con la giustizia e' solo uno strumento di politica criminale (e non indice di colpevolezza o criterio di individualizzazione del trattamento penitenziario), la sua mancanza non puo' essere assunta come indice univoco di mantenimento di legami con la criminalita' organizzata e quindi come indice di pericolosita' specifica; e dal momento che in sede di concessione del beneficio la pericolosita' sociale del condannato era gia' stata valutata, la revoca non potra' essere legittimamente disposta se non quando sia stata accertata l'attuale esistenza dei suddetti legami; ne consegue che ove tale accertamento - in ordine al quale la mancata collaborazione con la giustizia non puo' assumere valore indiziante - abbia dato esito negativo, stabilire che il beneficio debba essere revocato sulla sola base della mancata collaborazione trasmoda in irragionevole regolamentazione della materia. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti di cui al primo comma che non collaborano con la giustizia a norma del su citato art. 58-ter, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalita' organizzata. - Sull'operativita' del principio di colpevolezza anche nell'esecuzione della pena, v. S. n. 282/1989; sui principi di proporzionalita' e individualizzazione della pena, v. S. nn. 50/1980, 203/1991, 343/1987, 282/1989 e 299/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte