Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Titolo
SENT. 306/93 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI PER GLI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E PER I CONDANNATI PER GRAVI DELITTI - REVOCA DEGLI STESSI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELL'AUTORITA' DI POLIZIA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 58-TER L. N. 354/1975 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) - RITENUTA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA RIMESSA ALLA "DISCREZIONALE" INIZIATIVA DELL'AUTORITA' DI POLIZIA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - QUESTIONE FONDATA SU ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
SENT. 306/93 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI PER GLI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E PER I CONDANNATI PER GRAVI DELITTI - REVOCA DEGLI STESSI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELL'AUTORITA' DI POLIZIA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 58-TER L. N. 354/1975 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) - RITENUTA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA RIMESSA ALLA "DISCREZIONALE" INIZIATIVA DELL'AUTORITA' DI POLIZIA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - QUESTIONE FONDATA SU ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
Testo
L'impugnato art. 15, secondo comma, d.l. n. 306/1992, disciplinante la procedura di revoca delle misure alternative alla detenzione in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia), con lo stabilire che l'autorita' di polizia "comunica" la mancanza della condizione della "collaborazione con la giustizia", prevede la comunicazione come obbligatoria e non discrezionale, come erroneamente ritenuto dai giudici 'a quibus', essendo stato soppresso l'inciso "ove lo ritenga" presente nel testo originario del decreto. Il fatto che l'iniziativa della comunicazione sia attribuita all'autorita' di polizia e' peraltro coerente con le funzioni informative ad essa demandate e non esclude la possibilita' che la magistratura di sorveglianza possa promuovere d'ufficio la procedura di revoca ove abbia in altro modo la notizia di casi di non collaborazione. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' in quanto fondate sull'erroneo presupposto che la norma impugnata attribuirebbe alle autorita' di polizia la facolta' discrezionale di segnalare i casi di non collaborazione, dovendosi anche escludere qualsivoglia menomazione dei poteri del tribunale di sorveglianza che rimane libero di accertare la condizione di non collaborazione svolgendo all'uopo tutte le opportune ricerche. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 109 e 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).
L'impugnato art. 15, secondo comma, d.l. n. 306/1992, disciplinante la procedura di revoca delle misure alternative alla detenzione in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia), con lo stabilire che l'autorita' di polizia "comunica" la mancanza della condizione della "collaborazione con la giustizia", prevede la comunicazione come obbligatoria e non discrezionale, come erroneamente ritenuto dai giudici 'a quibus', essendo stato soppresso l'inciso "ove lo ritenga" presente nel testo originario del decreto. Il fatto che l'iniziativa della comunicazione sia attribuita all'autorita' di polizia e' peraltro coerente con le funzioni informative ad essa demandate e non esclude la possibilita' che la magistratura di sorveglianza possa promuovere d'ufficio la procedura di revoca ove abbia in altro modo la notizia di casi di non collaborazione. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' in quanto fondate sull'erroneo presupposto che la norma impugnata attribuirebbe alle autorita' di polizia la facolta' discrezionale di segnalare i casi di non collaborazione, dovendosi anche escludere qualsivoglia menomazione dei poteri del tribunale di sorveglianza che rimane libero di accertare la condizione di non collaborazione svolgendo all'uopo tutte le opportune ricerche. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 109 e 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 109
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte