Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Titolo
SENT. 306/93 D. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER GRAVI REATI - BENEFICI PENITENZIARI (NELLA SPECIE: LIBERAZIONE ANTICIPATA) - RITENUTA NON CONCEDIBILITA' ANCHE A FRONTE DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - QUESTIONE FONDATA SU ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 306/93 D. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER GRAVI REATI - BENEFICI PENITENZIARI (NELLA SPECIE: LIBERAZIONE ANTICIPATA) - RITENUTA NON CONCEDIBILITA' ANCHE A FRONTE DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - QUESTIONE FONDATA SU ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'inciso "fatta eccezione per la liberazione anticipata" introdotto con la legge di conversione n. 356/1992 nel testo dell'impugnato art. 4-bis, primo comma, prima parte, d.l. n. 306/1992 (disciplinante le modalita' di concessione dei benefici penitenziari), e' volto ad escludere l'applicabilita' alla liberazione anticipata della limitazione (in esso contenuta) consistente nella non concedibilita' dei benefici penitenziari ai condannati che non collaborano con la giustizia; tale interpretazione, condivisa dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, oltre ad emergere dal dato letterale della disposizione, risulta anche dai lavori preparatori contrassegnati univocamente dall'intento di mitigare il rigore della norma originaria del decreto legge. Cadono percio' le censure di incostituzionalita' in quanto fondate sull'erroneo presupposto interpretativo che la liberazione anticipata non sarebbe concedibile neanche ai condannati che offrono collaborazione con la giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - In senso conforme, v. O. nn. 413/1992, 483/1992 e 83/1993.
L'inciso "fatta eccezione per la liberazione anticipata" introdotto con la legge di conversione n. 356/1992 nel testo dell'impugnato art. 4-bis, primo comma, prima parte, d.l. n. 306/1992 (disciplinante le modalita' di concessione dei benefici penitenziari), e' volto ad escludere l'applicabilita' alla liberazione anticipata della limitazione (in esso contenuta) consistente nella non concedibilita' dei benefici penitenziari ai condannati che non collaborano con la giustizia; tale interpretazione, condivisa dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, oltre ad emergere dal dato letterale della disposizione, risulta anche dai lavori preparatori contrassegnati univocamente dall'intento di mitigare il rigore della norma originaria del decreto legge. Cadono percio' le censure di incostituzionalita' in quanto fondate sull'erroneo presupposto interpretativo che la liberazione anticipata non sarebbe concedibile neanche ai condannati che offrono collaborazione con la giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - In senso conforme, v. O. nn. 413/1992, 483/1992 e 83/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte