Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19728  19729  19730  19731  19733  19734  19735  19736  19737


Titolo
SENT. 306/93 E. PENA - FUNZIONI AD ESSA ASSEGNATE DALLA COSTITUZIONE: FUNZIONE DI PREVENZIONE E DI RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO - INSUSSISTENZA DI UNA GERARCHIA STATICA FRA DI ESSE - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE, NEI LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI FAR PREVALERE L'UNA O L'ALTRA.

Testo
Tra le finalita' che la Costituzione assegna alla pena - da un lato quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittivita' e retributivita', e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e rieducazione in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo - non puo' stabilirsi a priori una gerarchia statica si' che il legislatore puo' - nei limiti della ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere di volta in volta l'una o l'altra finalita' della pena a patto pero' che nessuna di esse ne risulti obliterata. - In senso conforme, v. S. nn. 282/1989, 313/1990. Sulla concedibilita' della liberazione anticipata ai condannati all'ergastolo, v. S. n. 274/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte