Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Titolo
SENT. 306/93 F. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER GRAVI DELITTI - IMPOSSIBILITA' DI USUFRUIRE DEI BENEFICI PENITENZIARI IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 58-TER L. N. 354/1975 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE TENUTO CONTO CHE LA LIBERAZIONE ANTICIPATA E' SEMPRE CONCEDIBILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 306/93 F. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER GRAVI DELITTI - IMPOSSIBILITA' DI USUFRUIRE DEI BENEFICI PENITENZIARI IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 58-TER L. N. 354/1975 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE TENUTO CONTO CHE LA LIBERAZIONE ANTICIPATA E' SEMPRE CONCEDIBILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche se il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei riguardi dei condannati per gravi reati (associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri) che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia, ovvero prova certa della insussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata) ha comportato una rilevante compressione della finalita' rieducativa della pena atteso che la tipizzazione per titoli di reato non appare consona al principio di proporzione e individualizzazione della pena caratterizzanti il trattamento penitenziario, l'aver mantenuto aperto, al contempo, la possibilita' per tutti i detenuti che perseguono un programma di rieducazione, indipendentemente dalla mancanza di collaborazione con la giustizia, di avvalersi di uno degli istituti volti a tale scopo e precisamente della liberazione anticipata, esclude che possa ritenersi violato il principio della funzione rieducativa della pena, tenuto anche conto che, al fine di contrastare una criminalita' organizzata aggressiva e diffusa, il legislatore non irragionevolmente ha inteso privilegiare, tra le finalita' che la Costituzione assegna alla pena, quella di prevenzione generale e difesa sociale attribuendo determinati vantaggi ai soli detenuti che collaborano con la giustizia. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, lett. a, prima parte, primo e secondo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dell'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356). - Sulla concedibilita' della liberazione anticipata ai condannati all'ergastolo, v. S. n. 274/1983; sulla funzione della pena, v. S. nn. 282/1989 e 313/1990.
Anche se il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei riguardi dei condannati per gravi reati (associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri) che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia, ovvero prova certa della insussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata) ha comportato una rilevante compressione della finalita' rieducativa della pena atteso che la tipizzazione per titoli di reato non appare consona al principio di proporzione e individualizzazione della pena caratterizzanti il trattamento penitenziario, l'aver mantenuto aperto, al contempo, la possibilita' per tutti i detenuti che perseguono un programma di rieducazione, indipendentemente dalla mancanza di collaborazione con la giustizia, di avvalersi di uno degli istituti volti a tale scopo e precisamente della liberazione anticipata, esclude che possa ritenersi violato il principio della funzione rieducativa della pena, tenuto anche conto che, al fine di contrastare una criminalita' organizzata aggressiva e diffusa, il legislatore non irragionevolmente ha inteso privilegiare, tra le finalita' che la Costituzione assegna alla pena, quella di prevenzione generale e difesa sociale attribuendo determinati vantaggi ai soli detenuti che collaborano con la giustizia. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, lett. a, prima parte, primo e secondo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dell'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356). - Sulla concedibilita' della liberazione anticipata ai condannati all'ergastolo, v. S. n. 274/1983; sulla funzione della pena, v. S. nn. 282/1989 e 313/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte