Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19728  19729  19730  19731  19732  19733  19735  19736  19737


Titolo
SENT. 306/93 G. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER GRAVI REATI - POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DEI BENEFICI PENITENZIARI SOLO A FRONTE DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE ATTESO CHE IL DIRITTO DI DIFESA OPERA NEI LIMITI DELLA NORMA SOSTANZIALE CHE DISCIPLINA IL DIRITTO FATTO VALERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il diritto di difesa opera nei limiti della norma sostanziale che disciplina il diritto fatto valere, sicche' se essa vi appone limiti o condizioni e' gioco forza che sia solo in quest'ambito che le ragioni difensive abbiano modo di esplicarsi. Deve percio' escludersi che l'impugnato art. 4-bis, primo comma, lett. a), prima parte, I e II periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, con il subordinare l'applicazione dei benefici penitenziari nei riguardi dei detenuti per gravi reati al requisito della "collaborazione con la giustizia", si ponga in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. sotto il profilo che nel procedimento per l'ammissione ai suddetti benefici il detenuto non sarebbe ammesso a provare altro che la collaborazione e sarebbe cosi' costretto alla scelta di una determinata linea difensiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, lett. a), prima parte, I e II periodo, della l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dall'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte