Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Titolo
SENT. 306/93 H. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE COSTITUZIONALE - CONCESSIONE DI BENEFICI (NELLA SPECIE: LIBERAZIONE ANTICIPATA) SUBORDINATA ALLA INSUSSISTENZA DI LEGAMI CON LA CRIMINALITA' EVERSIVA - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ELIMINAZIONE, IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE, DELLA SUDDETTA LIMITAZIONE CON RIGUARDO AL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 306/93 H. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE COSTITUZIONALE - CONCESSIONE DI BENEFICI (NELLA SPECIE: LIBERAZIONE ANTICIPATA) SUBORDINATA ALLA INSUSSISTENZA DI LEGAMI CON LA CRIMINALITA' EVERSIVA - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ELIMINAZIONE, IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE, DELLA SUDDETTA LIMITAZIONE CON RIGUARDO AL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La limitazione della concessione dei benefici penitenziari ai soli collaboratori della giustizia non opera piu', per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al d.l. n. 306 del 1992, nei riguardi della liberazione anticipata che puo' quindi essere concessa anche ai condannati che non offrono collaborazione. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'impugnato art. 4-bis, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non avendo il giudice a quo tenuto conto delle suddette intervenute modifiche normative. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.).
La limitazione della concessione dei benefici penitenziari ai soli collaboratori della giustizia non opera piu', per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al d.l. n. 306 del 1992, nei riguardi della liberazione anticipata che puo' quindi essere concessa anche ai condannati che non offrono collaborazione. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'impugnato art. 4-bis, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non avendo il giudice a quo tenuto conto delle suddette intervenute modifiche normative. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte