Sentenza 306/1993 (ECLI:IT:COST:1993:306)
Massima numero 19737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 08/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19728  19729  19730  19731  19732  19733  19734  19735  19736


Titolo
SENT. 306/93 L. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DIVIETO DI CONCESSIONE DI BENEFICI PER GLI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O PER I CONDANNATI PER TALUNI DELITTI - REVOCA DEGLI STESSI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELL'AUTORITA' DI POLIZIA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 58-TER, L. 354/1975 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) - AUTOMATICITA' DEL PROVVEDIMENTO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO CHE NON POSSONO OFFRIRE COLLABORAZIONE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE, DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA, DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinche' provvedano al riesame della rilevanza delle questioni concernenti l'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, alla stregua delle modificazioni introdotte in sede di conversione in legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte