Sentenza 308/1993 (ECLI:IT:COST:1993:308)
Massima numero 19848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19847  19849  19850  19851  19852  19853


Titolo
SENT. 308/93 B. APPALTO - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - REGIME DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - ABROGAZIONE DEL SISTEMA DEL PREZZO CHIUSO MAGGIORABILE IN MISURA PREDETERMINATA E INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEL PREZZO CHIUSO CD. PURO - OBBLIGATORIETA' DI QUEST'ULTIMO ANCHE PER GLI APPALTI DELLE REGIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 15, comma quinto, della l. 23 dicembre 1992, n. 498 - il quale rende obbligatorio il sistema del "prezzo chiuso" puro (non suscettibile, cioe', di maggiorazioni) nell'aggiudicazione dei pubblici appalti, pur se relativi ai lavori pubblici ed alle opere pubbliche di interesse regionale - non attiene alla finanza regionale, e, in quanto norma di principio della legislazione statale, vincola le regioni nella gestione del patrimonio e del demanio regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 119 Cost.). - Sui limiti quantitativi e qualitativi posti all'autonomia regionale dalla legislazione statale in materia finanziaria, v. S. n. 271/1986. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte