Sentenza 308/1993 (ECLI:IT:COST:1993:308)
Massima numero 19849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19847  19848  19850  19851  19852  19853


Titolo
SENT. 308/93 C. APPALTO - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - REGIME DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - ABROGAZIONE DEL SISTEMA DEL PREZZO CHIUSO MAGGIORABILE IN MISURA PREDETERMINATA E INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEL PREZZO CHIUSO CD. PURO - OBBLIGATORIETA' DI QUEST'ULTIMO ANCHE PER GLI APPALTI DELLE REGIONI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA DEL NUOVO SISTEMA RISPETTO ALLA FINALITA' DI RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La scelta delle modalita' per il contenimento della spesa pubblica rientra nella discrezionalita' legislativa, e non e' irragionevole il perseguimento di tale finalita' anche attraverso la previsione del sistema obbligatorio del "prezzo chiuso" puro (non suscettibile, cioe', di maggiorazione) nell'aggiudicazione dei pubblici appalti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia con riguardo all'art. 2, comma primo, lett. d) della l. 23 dicembre 1992, n. 498, il quale assoggetta al predetto sistema anche gli appalti relativi ai lavori pubblici e alle opere pubbliche di interesse regionale). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte