Sentenza 308/1993 (ECLI:IT:COST:1993:308)
Massima numero 19851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19847  19848  19849  19850  19852  19853


Titolo
SENT. 308/93 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - LEGGE DI DELEGAZIONE - IMPUGNAZIONE PRIMA DELL'EMANAZIONE DELLA NORMATIVA DELEGATA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONE.

Testo
Le leggi di delegazione non sono caratterizzate da elementi differenziali che le rendano non impugnabili 'ex se' in via principale, da parte delle regioni, essendo bensi' rilevante - ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire - il particolare contenuto dei principi e dei criteri direttivi da esse posti, quanto al loro grado di determinatezza e di incidenza. - cfr. S. n. 224/1990 red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32    co. 2