Sentenza 308/1993 (ECLI:IT:COST:1993:308)
Massima numero 19852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19847  19848  19849  19850  19851  19853


Titolo
SENT. 308/93 F. CAVE E TORBIERE - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CAVA - DISCIPLINA DEI VINCOLI ED ONERI RELATIVI - DELEGA AL GOVERNO - IMPUGNAZIONE DELLA NORMA DI DELEGAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE AD AGIRE - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEDOTTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO.

Testo
E' ammissibile l'impugnativa della Regione Lombardia concernente l'art. 2, comma primo, lett. d), l. n. 498 del 1992 - che delega il Governo a disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali e' sottoposta l'attivita' di cava - giacche' tale norma e' caratterizzata da contenuti specifici, ben definiti e idonei a ledere attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni, onde sussiste l'interesse ad agire da parte di esse. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che non si verificherebbe lesione di competenze regionali fino a che non sia stata emanata la normativa delegata). - v. la precedente massima E. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32    co. 2