Sentenza 308/1993 (ECLI:IT:COST:1993:308)
Massima numero 19853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 14/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19847  19848  19849  19850  19851  19852


Titolo
SENT. 308/93 G. CAVE E TORBIERE - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CAVA - DISCIPLINA DEI VINCOLI ED ONERI RELATIVI - DELEGA AL GOVERNO - INVASIONE DELLA POTESTA' NORMATIVA REGIONALE CONCORRENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nella materia delle "cave e torbiere", il legislatore statale puo' emanare solo norme di principio, e non anche norme di dettaglio, essendo queste ultime riservate dall'art. 117 Cost. alla potesta' legislativa regionale. Percio', l'art. 2, comma primo, lett. d), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - il quale, delegando il Governo a disciplinare i vincoli e gli oneri cui e' sottoposta l'attivita' di cava in sede di rilascio della relativa autorizzazione, conferisce alle norme delegate il potere di stabilire, e in parte stabilisce esso stesso, norme di dettaglio - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione di competenze regionali garantite dall'art. 117 Cost.. - v., da ultimo, S. nn. 148/1993, 499/1988, 221/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte