Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Valore costituzionale primario e assoluto, affidato allo Stato - Estensione alla tutela del territorio - Conseguente limitazione della competenza concorrente delle Regioni - Necessità di coordinamento nell'elaborazione dei piani paesaggistici. (Classif. 216037).
La tutela ambientale e paesaggistica, affidata allo Stato, incide sul paesaggio, valore costituzionale primario e assoluto, che corrisponde all'aspetto del territorio per i contenuti ambientali e culturali che contiene. Pertanto, essa precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni. (Precedenti: S.164/2021 - mass. 44166; S. 66/2018- mass. 40777; S. 367/2007 - mass. 31778; S. 641/1987; S. 151/1986- mass. 11950).
La nozione di territorio è caratterizzata da una portata unitaria e complessa, dal momento che sulla stessa gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.
In considerazione dell'unitarietà della nozione di territorio, la sua tutela deve trovare forme di coordinamento con quella affidata alle Regioni, quali quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 143, comma 2), circa la possibilità di stipulare intese tra le Regioni e (l'allora) Ministero per i beni culturali e ambientali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici (al di là dei casi in cui ciò è prescritto dall'art. 135, comma 1), il cui contenuto forma oggetto di apposito accordo preliminare, poi approvato con provvedimento regionale. (Precedenti: S. 74/2021 - mass. 43836; S. 64/2015 - mass. 38322).